Cassazione Civile, Ordinanza n. 15728/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un contratto atipico di vitalizio assistenziale stipulato nel 2006: un fratello, per favorire i genitori usufruttuari dell'immobile, concesse agli altri due contraenti uno sconto di prezzo di euro 20.000 nella vendita della metà della nuda proprietà della casa familiare, a fronte dell'impegno dei due di prestare assistenza sanitaria agli anziani. Dopo la cessazione dell'assistenza nel 2013, a seguito della separazione personale tra i due obbligati, il promittente della vendita agì per la risoluzione del contratto e la restituzione dello sconto praticato. Il Tribunale dichiarò la risoluzione e condannò i convenuti in solido a restituire solo euro 6.200, valorizzando l'assistenza medio tempore prestata. In appello, la Corte territoriale escluse ogni obbligo restitutorio in capo alla donna, ritenendo che per lei la prestazione fosse divenuta impossibile per fatto non imputabile, ex art. 1256 c.c., quando i genitori l'avevano allontanata dalla casa comune e avevano cessato di richiederle assistenza; condannò invece l'altro obbligato a restituire l'intero importo di euro 20.000 oltre interessi. Davanti alla Cassazione il primo ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1256, 1206, 1207 e 1217 c.c., sostenendo che sulla risoluzione per inadempimento si fosse formato giudicato e che il rifiuto dei creditori potesse al più integrare mora del creditore, non impossibilità liberatoria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte avrebbe trascurato episodi di assistenza prestati anche dopo l'allontanamento; 3) violazione degli artt. 1292 e 1294 c.c., affermando che la solidarietà del vincolo impediva di far discendere effetti estintivi solo nei rapporti interni tra i debitori. Il secondo ricorrente ha dedotto: 1) la medesima violazione dell'art. 1256 c.c.; 2) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., sostenendo che l'appello incidentale della controparte fosse inammissibile per difetto di specificità. La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi: ha escluso il giudicato sull'inadempimento nei confronti della donna, rilevando che la sua impugnazione incidentale aveva investito proprio quel punto; ha ritenuto corretta la qualificazione dell'ostacolo come impossibilità sopravvenuta non imputabile, poiché l'esclusione dalla casa comune e il rifiuto dei creditori rendevano concretamente impossibile la prestazione assistenziale che doveva svolgersi in quell'ambiente; ha considerato non decisivo un episodio isolato di assistenza ospedaliera successivo, perché non idoneo a smentire l'impossibilità della prestazione principale; ha giudicato inammissibile la censura sulla solidarietà, perché la Corte d'appello non aveva posto a base della decisione una presunta manleva interna, ma l'impossibilità personale della prestazione; ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse anche la doglianza del secondo ricorrente sulla specificità dell'appello incidentale, poiché la questione di merito era comunque stata devoluta. Le spese sono state compensate tra i due ricorrenti, mentre il solo ricorrente che aveva ricevuto il controricorso è stato condannato alle spese in favore della resistente; è stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, li ha entrambi rigettati e ha confermato, nella sostanza, l'impostazione della Corte d'appello: la posizione della donna è stata ritenuta liberata per impossibilità sopravvenuta non imputabile ex art. 1256 c.c., mentre l'altro obbligato è rimasto tenuto alla restituzione dell'intero importo di euro 20.000. Sul piano processuale, ha compensato le spese tra i due ricorrenti e ha condannato il ricorrente che era destinatario del controricorso al pagamento delle spese in favore della resistente, oltre agli accessori e agli esborsi. Ha inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1256 c.c.
La Corte ne ha applicato la disciplina all'obbligazione assistenziale, ritenendo che l'allontanamento dalla casa comune e il rifiuto dei creditori avessero reso la prestazione concretamente impossibile per causa non imputabile alla debitrice, con conseguente estinzione dell'obbligazione.
art. 1206 c.c.
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che il rifiuto della prestazione potrebbe al più integrare mora del creditore, non estinzione dell'obbligazione.
art. 1207 c.c.
È richiamato dalla parte ricorrente in collegamento con la mora del creditore.
art. 1217 c.c.
È richiamato dalla parte ricorrente in tema di intimazione per la costituzione in mora del creditore.
art. 1292 c.c.
È invocato per affermare il carattere solidale dell'obbligazione assistenziale tra i due debitori.
art. 1294 c.c.
È invocato per sostenere la solidarietà passiva e l'irrilevanza, verso il creditore, delle vicende interne tra condebitori.
art. 342 c.p.c.
È richiamato per contestare la specificità dell'appello incidentale della controparte, ma la censura è stata ritenuta priva di interesse concreto.
art. 112 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. nella doglianza sulla pretesa inammissibilità dell'appello incidentale.
art. 335 c.p.c.
È la base processuale per la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ne ha ravvisato i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambi i ricorrenti.
Massime di principio
- Nel vitalizio assistenziale o in rapporti analoghi, l'obbligazione di assistenza può estinguersi per impossibilità sopravvenuta non imputabile quando la condotta dei creditori renda concretamente impraticabile l'esecuzione della prestazione nel luogo e nelle modalità pattuite.
- L'impossibilità liberatoria ex art. 1256 c.c. non richiede necessariamente una impossibilità assoluta in senso astratto, ma può derivare dalla sopravvenuta impossibilità concreta della specifica prestazione dovuta, se non imputabile al debitore.
- Un episodio isolato di prestazione eseguita in un contesto diverso e marginale non è sufficiente a smentire l'impossibilità della prestazione principale quando questa presupponga un ambiente o una relazione materiale ormai venuti meno.
- La solidarietà passiva del vincolo obbligatorio non impedisce che un debitore invochi un'eccezione personale, quale l'impossibilità sopravvenuta della propria prestazione, con effetti limitati alla propria posizione.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile o infondata quando il fatto dedotto non abbia reale decisività rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla specificità dell'appello è priva di interesse quando la questione sostanziale che si assume devoluta risulta comunque esaminata dal giudice di merito.
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