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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19866/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in parte, aveva riformato le condanne di primo grado e, in parte, le aveva confermate. Le doglianze principali sono state: vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena (dosimetria), mancata o errata concessione delle circostanze attenuanti generiche (anche con richiesta di prevalenza sull'aggravante della recidiva), esclusione illegittima della recidiva reiterata, mancata specificazione degli aumenti per continuazione, nullità per carenza motivazionale, questioni di identificazione e insufficienza probatoria relative ad atti di indagine e intercettazioni. Alcuni ricorsi denunciavano anche vizi formali (difensore non abilitato alla Cassazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: - molte doglianze erano precluse per rinuncia in sede di appello (in particolare tutte le questioni diverse dalla misura della pena e alcuni profili relativi alla recidiva e alle attenuanti), per cui non erano sindacabili in Cassazione; - diversi ricorsi erano generici, non specificavano i passaggi decisivi della sentenza impugnata e non individuavano elementi puntuali di travisamento della prova; - un ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione del difensore in Cassazione; - la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la dosimetria della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che una motivazione di carattere sintetico è sufficiente se la pena è prossima al minimo edittale o comunque adeguatamente ancorata ai criteri dell'art. 133 cod. pen.; - in ordine alle questioni probatorie (intercettazioni, identificazioni, ricostruzione dei ruoli nell'associazione), la Cassazione ha ritenuto che si trattasse di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede salvo manifesta illogicità, che non è stata riscontrata. Conseguenza pratica: sono stati respinti (in via di inammissibilità) i ricorsi; dunque prevale la decisione della Corte territoriale (resistente) e restano efficaci le riforme e conferme operate in secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis è ammissibile solo entro i limiti della materia non rinunciata; la Corte precisa che non possono essere dedotte questioni relative a motivi rinunciati in appello (es. molte questioni di merito diverse dalla misura della pena).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche. La Corte osserva che le questioni sulla concessione o ampiezza delle attenuanti possono essere precluse dalla rinuncia in appello; inoltre la mancata concessione trova motivazione nella personalità dell'imputato e nella reiterazione criminosa quando adeguatamente argomentata.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sul traffico di stupefacenti con aggravanti. La Corte richiama la riqualificazione operata in appello e accetta che la valutazione delle aggravanti e della loro prevalenza sia questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo profili di illogicità manifesti.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Riguarda fattispecie particolarmente aggravate ex DPR 309/1990. È stato richiamato perché alcune imputazioni erano formulate su tali commi; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito sui ruoli e sulla partecipazione all'associazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di commisurazione della pena. La Cassazione conferma che il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità nella dosimetria purché faccia riferimento ai criteri di legge; quando la pena è prossima al minimo edittale la motivazione può essere sintetica.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali di individualizzazione della pena. La Corte ricorda che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile se conforme ai criteri legali e logicamente motivata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riguarda motivazione e il suo contenuto. La Corte ha ritenuto che le doglianze sulla motivazione fossero spesso generiche o precluse e che la motivazione del giudice di merito fosse adeguata ove ancorata ai criteri di legge.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Prevede cause di inammissibilità del ricorso. La Corte ha applicato tale norma quando il difensore proponente non era abilitato al patrocinio in Cassazione, determinando l'inammissibilità.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Predisposizioni sulle condizioni di proscioglimento. La Corte ricorda che, in caso di concordato (art. 599-bis), il giudice d'appello non deve motivare su tutte le condizioni di proscioglimento se l'imputato ha rinunciato a determinate doglianze.

  • art. 81 e art. 110 cod. pen.

    Regole sul concorso di reati e sussistenza del concorso morale/materiale. Utilizzate per la ricostruzione dei capi e la valutazione dei contributi individuali nell'associazione e nella continuazione.

  • art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante relativa; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle aggravanti operata dal giudice di merito quando adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Quando l'imputato in appello rinuncia ad alcuni motivi (diversi dalla misura della pena), tali questioni risultano in genere precluse in Cassazione: il sindacato è limitato alle questioni effettivamente impugnate e non rinunciate.
  • Le doglianze generiche e non specificate sono inammissibili: il ricorso deve indicare i passaggi decisivi della motivazione impugnata e dimostrare puntualmente l'errore o il travisamento della prova.
  • La dosimetria della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; quando la pena è prossima al minimo edittale è ammessa una motivazione sintetica purché richiamati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
  • Le questioni di fatto (valutazione delle intercettazioni, identificazione degli imputati, ruoli nell'associazione) sono questioni tipiche di merito e non sono riesaminabili in Cassazione salvo il caso di manifesta illogicità o travisamento della prova.
  • La mancata legittimazione del difensore in Cassazione determina l'inammissibilità del ricorso: è fondamentale verificare l'abilitazione del patrocinatore quando si propone ricorso per cassazione.
  • In tema di reato associativo, non è necessaria una partecipazione formale: è sufficiente un contributo apprezzabile e concreto alla vita o al rafforzamento dell'associazione; la specificazione del contributo del singolo è però richiesta nella motivazione di merito.

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