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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19247/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Maria Santoro ha proposto ricorso per cassazione impugnando la sentenza d'appello che confermava la condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) relativa a un'annuncio di locazione fittizia pubblicato su "Subito.it" e al versamento di €200 su una carta Postepay intestata a lei. Ha dedotto quattro motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 640 c.p., art. 530 c.p.p.), contestando l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione e l'insufficienza probatoria; (2) violazione delle norme sulla valutazione della prova e degli indizi (art. 192 c.p.p., art. 546 co.1 lett. e) nn.1,2,4 c.p.p., art. 533 c.p.p.), sostenendo carenza di elementi che colleghino la sua persona alla condotta; (3) vizio nella determinazione della pena e diniego ingiustificato delle attenuanti generiche e della conversione della pena (artt. 132, 133, 69, 62-bis c.p.); (4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) e vizio motivazionale in proposito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione essenziale: i motivi erano genericamente formulati, senza specificare i punti di criticità della motivazione d'appello o senza confrontarsi compiutamente con il complesso degli argomenti e delle risultanze probatorie assunte dalla Corte d'appello (che aveva condiviso la ricostruzione del Tribunale). In particolare la Cassazione ha ritenuto che la sentenza d'appello non avesse deciso sulla base della sola intestazione della carta Postepay, ma su un insieme di elementi (annuncio sul sito, contatto telefonico con una donna che si qualificava come "Maria", fornitura degli estremi della carta attivata da poco e del codice fiscale corrispondente alla Santoro, assenza di denuncia di smarrimento della carta), elementi che giustificavano la valutazione di responsabilità. I profili relativi alla valutazione degli indizi e alla gravità/precisione degli stessi sono stati considerati, in gran parte, tentativi di rinnovata valutazione del merito non ammissibili in Cassazione; le censure sulla mancata concessione delle attenuanti e sull'applicazione dell'art. 131-bis sono state ritenute generiche o non proponibili in questa sede. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della cassa delle ammende, di €3.000 ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma sostanziale del reato di truffa: applicata dalla Corte d'appello e confermata implicitamente dalla Cassazione, ritenendo sussistente il dolo e gli artifici/ raggiri descritti.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine a prospettata insufficienza della prova per ottenere l'assoluzione; la Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura poiché la sentenza d'appello si è basata su una valutazione complessiva delle prove.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione probatoria; la Corte ha osservato che le censure generiche sulla valutazione della prova non sono ammissibili in Cassazione secondo la giurisprudenza consolidata.

  • art. 546 co.1 lett. e) c.p.p.

    Norme sulle specifiche censure di motivazione in appello; la Corte ha ritenuto che le doglianze in Cassazione fossero genericamente formulate e non rispettassero i requisiti di specificità richiesti.

  • art. 533 c.p.p.

    Principi sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che l'impugnata avesse adeguatamente motivato, anche per relationem, e che la ricorrente non avesse specificato le carenze contestate.

  • artt. 132, 133, 69, 62-bis c.p.

    Norme attinenti alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti/recidiva: la Corte ha ritenuto generiche le critiche sulla motivazione della quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti.

  • art. 131-bis c.p.

    Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha osservato che la questione non era stata prospettata in appello e che i presupposti non risultavano immediatamente valutabili dagli atti, rendendo inammissibile la doglianza in Cassazione.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria (€3.000).

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo)

    Riferimento giurisprudenziale che chiarisce i limiti di ammissibilità in Cassazione delle doglianze concernenti la valutazione della prova e della motivazione; posto a fondamento dell'inammissibilità di censure che implicano una nuova valutazione del merito.

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibili i motivi formulati in modo generico: le censure devono indicare con precisione i punti specifici di lacuna o contraddizione della motivazione impugnata.
  • Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una rivalutazione del merito o degli elementi di fatto già valutati in sede di merito; le doglianze che, di fatto, chiedono diversa valutazione probatoria sono improprie ed inammissibili.
  • Le contestazioni sulla valutazione degli indizi devono essere articolate e dimostrare perché la valutazione adottata nel giudizio di merito sia irragionevole, contraddittoria o inesistente; generiche affermazioni di "flebilità indiziaria" non sono sufficienti.
  • Le questioni non sollevate in appello (es. richiesta dell'applicazione dell'art. 131-bis) non possono essere prima formulati solo in Cassazione se richiedono accertamenti fattuali ulteriori; tali profili devono essere dedotti tempestivamente nelle fasi di merito.
  • Se la motivazione d'appello rinvia e condivide la ricostruzione del primo grado, il ricorrente deve confrontarsi direttamente e in modo specifico con il compendio probatorio così ricostruito, non limitandosi ad affermazioni generiche.

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