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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3662/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia per decorso del termine della custodia cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.). Il ricorrente sosteneva che la seconda ordinanza custodiale (16.9.2021) riguardava fatti già commessi anteriormente alla prima ordinanza (1.12.2020) e che il vincolo associativo si era in effetti interrotto (assenza di contatti, mancata partecipazione durante la detenzione). Contestava inoltre la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori Zuppardo e Pradissitto e la mancata verifica concreta della persistenza della partecipazione associativa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato (la Corte lo dichiara infondato, nei limiti dell'inammissibilità). La Corte ha richiamato la propria precedente sentenza n. 8531/2022 e la giurisprudenza consolidata, ritenendo che non siano emersi elementi concreti e nuovi idonei a superare il giudicato cautelare e la presunzione di persistenza del vincolo associativo, anche alla luce di risultanze investigative che indicavano la continuazione della gestione dell'associazione dal carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    La retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare presuppone che i fatti oggetto della seconda ordinanza siano anteriori alla prima; tuttavia, quando la successiva ordinanza contesti un reato associativo con formula 'aperta' indicando la persistenza del reato, la retrodatazione non opera salvo prova della cessazione della permanenza almeno alla data del primo provvedimento.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 8531/2022 (19/10/2022, dep. 2023)

    n. 8531 del 19.10.2022 (depositata 2023)

    Conferma che la presunzione di non interruzione della partecipazione associativa è relativa e può essere superata solo con elementi concreti; nel caso esaminato non furono allegati elementi tali da dimostrare l'interruzione, e le indagini indicavano la continuità dell'attività criminale anche durante la carcerazione.

  • Corte di cassazione, sez. 2, sent. n. 16595/06/05/2020 (Genidoni)

    Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020

    Stabilisce che l'ipotesi di contestazione 'aperta' dell'associazione mafiosa implica che la condotta possa essere ritenuta persistente anche dopo il primo provvedimento, salvo elementi che provino la cessazione della partecipazione.

  • Corte di cassazione, sez. 6, sent. n. 13568/29.11.2019 (Alfano) e sez. 1, n. 20135/16.12.2020 (Ciancio)

    Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020

    Confermano il principio che la presunzione relativa di persistenza della partecipazione associativa va valutata concretamente: la mera permanenza del provvedimento cautelare o l'assenza formale di dissociazione non esauriscono l'accertamento; occorrono elementi specifici (assenza prolungata di contatti, fatti oggettivi, dissociazione formale o materiale) per ritenere il vincolo interrotto.

Massime di principio

  • La retrodatazione del termine di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p. è possibile solo se i nuovi fatti sono anteriori al primo titolo custodiale e non vi è una contestazione 'aperta' che presuma la persistenza dell'associazione.
  • La contestazione 'aperta' di un reato associativo (es. associazione di stampo mafioso) comporta una presunzione relativa di continuità della partecipazione; tale presunzione può però essere superata solo con elementi concreti e specifici che dimostrino la cessazione della partecipazione almeno alla data del primo provvedimento.
  • In contenziosi simili non è sufficiente allegare genericamente l'assenza di contatti: è necessario produrre elementi fattuali (periodi prolungati di detenzione senza contatti rilevanti, atti di dissociazione, trasferimenti, prove documentali o testimonianze che dimostrino l'interruzione della partecipazione).
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate nel loro complesso e nel contesto investigativo: la loro valorizzazione o svalutazione deve essere motivata, ma la ricostruzione già consolidata in precedenti decisioni cautelari può prevalere in mancanza di nuovi elementi.
  • Un precedente giudicato cautelare favorevole alla tesi della persistenza del vincolo rende difficoltoso ottenere la retrodatazione senza fatti nuovi e specifici che alterino il quadro probatorio.

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