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Sentenza

Sentenza n. 4187/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame subentro emesso dal Comune di Milano - Direzione casa – Area di assegnazione Alloggi ERP – Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto – -OMISSIS- del 30 agosto 2022, recapitato il 9 settembre 2022, e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente pur non conosciuto se ritenuto lesivo per il ricorrente.

Giustizia amministrativa202203210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di riesame dell’istanza di subentro nell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva confermato il diniego del subentro nell’alloggio ERP già assegnato al padre, deceduto il 19 novembre 2021. Ha dedotto genericamente eccesso e sviamento di potere, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 20 del regolamento regionale lombardo n. 1/2004, sostenendo che la comunicazione del rientro nel nucleo familiare e la domanda di autorizzazione alla coabitazione fossero state presentate già nel settembre-ottobre 2020, oltre un anno prima del decesso. Ha inoltre rappresentato di avere trasferito la residenza presso il padre per assisterlo dopo la morte della madre, di non disporre di altra abitazione e di non avere la capacità economica di reperirne una. Il Comune ha sostenuto che l’autorizzazione rilasciata il 12 febbraio 2021 riguardava una coabitazione temporanea per finalità assistenziali, non comportava l’inserimento nel nucleo familiare e non produceva effetti ai fini del subentro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la normativa applicabile richiedeva, per il subentro degli ascendenti o discendenti di primo grado già usciti dal nucleo assegnatario e successivamente rientrati, che la convivenza fosse stata autorizzata da almeno un anno prima del decesso. Nel caso concreto l’autorizzazione amministrativa alla convivenza era stata rilasciata soltanto il 12 febbraio 2021, quindi meno di un anno prima del decesso del padre; inoltre, il titolo autorizzatorio qualificava la coabitazione come temporanea e assistenziale, escludendone gli effetti ai fini del subentro e dell’inserimento nel nucleo familiare. Il giudice ha affermato che, ai fini del subentro, possono essere valorizzate soltanto le convivenze autorizzate, non essendo sufficiente la situazione di fatto. Ha ritenuto non irragionevole tale disciplina, poiché l’autorizzazione presuppone controlli amministrativi sull’effettività dei requisiti. Anche seguendo l’impostazione sostanzialistica del ricorrente, la domanda sarebbe stata infondata per mancata prova della tempestiva presentazione, nel settembre-ottobre 2020, della comunicazione di rientro e della richiesta di autorizzazione. Il ricorrente non aveva depositato la dichiarazione del 28 settembre 2020; nell’istanza di riesame aveva dichiarato di avere trasferito la residenza soltanto il 4 febbraio 2021; la documentazione dimostrava che la richiesta di coabitazione era stata presentata nel gennaio 2021 e che nel mese di ottobre 2020 vi erano state soltanto interlocuzioni preliminari. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 20 r.r. Lombardia n. 1/2004

    i componenti del nucleo familiare presenti all’atto di assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente fino al momento del decesso [e] gli ascendenti … e i discendenti di primo grado che, già facenti parte del nucleo assegnatario, siano usciti dallo stesso e successivamente rientrati [purché] la convivenza sia stata autorizzata da almeno un anno

    Per il subentro nell’assegnazione ERP degli ascendenti e discendenti di primo grado già usciti dal nucleo assegnatario e successivamente rientrati è necessario che la convivenza sia stata autorizzata da almeno un anno prima del decesso; rilevano soltanto le convivenze autorizzate, non la mera situazione di fatto.

  • art. 28, comma 5-bis r.r. Lombardia n. 4/2017

    Consente l’applicazione ratione temporis dell’art. 20 del r.r. Lombardia n. 1/2004 alla fattispecie di subentro esaminata.

  • art. 23, comma 12 l.r. Lombardia n. 16/2016

    in caso di decesso dell'assegnatario possono, altresì, subentrare i componenti del nucleo familiare sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso e che gli stessi risultino in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici

    La disciplina legislativa regionale conferma la necessità che l’ampliamento del nucleo sia stato autorizzato almeno dodici mesi prima del decesso, oltre al possesso dei requisiti di permanenza.

  • art. 19 r.r. Lombardia n. 4/2017

    L’autorizzazione alla coabitazione temporanea per finalità assistenziali non comporta, secondo il titolo rilasciato nel caso concreto, l’inserimento nel nucleo familiare né produce effetti ai fini del subentro.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione del ricorso nell’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato.

Massime di principio

  • Ai fini del subentro nell’assegnazione di un alloggio ERP da parte di un ascendente o discendente di primo grado già uscito dal nucleo assegnatario e successivamente rientrato, il requisito della convivenza autorizzata per almeno un anno prima del decesso deve essere verificato con riferimento all’autorizzazione amministrativa, non alla mera situazione abitativa di fatto.
  • Un’autorizzazione alla coabitazione temporanea rilasciata per finalità assistenziali, quando il relativo titolo escluda espressamente l’inserimento nel nucleo familiare e gli effetti ai fini del subentro, non è idonea a integrare il presupposto per il subentro nell’assegnazione ERP.
  • La scelta normativa di attribuire rilievo alle sole convivenze autorizzate ai fini del subentro nell’alloggio ERP non è irragionevole, poiché l’autorizzazione consente all’amministrazione di verificare preventivamente l’effettività dei requisiti richiesti.
  • Chi invoca una precedente presentazione della domanda di autorizzazione alla convivenza, al fine di computare il periodo anteriore al rilascio del provvedimento, deve fornire adeguata prova documentale; non sono sufficienti allegazioni non comprovate o mere interlocuzioni preparatorie con l’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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