Cassazione Penale, Sentenza n. 27917/2026 del 23/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il controllo di legittimità su un'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per due episodi distinti di tentata estorsione aggravata. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) per il capo 1 ha dedotto violazione degli artt. 56 e 629 c.p. e 192 e 273 c.p.p., lamentando che la gravità indiziaria fosse stata desunta in modo acritico dalla sola persona offesa, senza confrontarsi con la memoria difensiva e senza dare adeguato peso alle criticità dell'individuazione fotografica; 2) per il capo 2 ha dedotto analoghe violazioni, contestando l'attendibilità della presunta persona offesa e la tardività della rilevazione del fatto; 3) ha contestato l'aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 c.p., ritenendola contraddittoria e insostenibile in fatto e in diritto; 4) ha invocato il mancato riconoscimento della desistenza volontaria, sostenendo che le condotte non si sarebbero comunque perfezionate; 5) ha censurato la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della custodia in carcere, prospettando l'adeguatezza dei domiciliari con braccialetto elettronico. La Corte ha ritenuto i motivi generici, fattuali e rivalutativi, e comunque infondati, confermando che il tribunale del riesame aveva motivato in modo congruo su attendibilità delle persone offese, riscontri esterni, metodo mafioso, impossibilità di desistenza volontaria e adeguatezza della misura custodiale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. La motivazione valorizza: l'inammissibilità di doglianze meramente fattuali e rivalutative in sede di legittimità; la congruità della motivazione del riesame sulla gravità indiziaria, basata su attendibilità delle persone offese e riscontri; la correttezza del riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso anche in assenza di prova della formale appartenenza o dell'agevolazione di specifica associazione; l'inconfigurabilità della desistenza volontaria quando la condotta estorsiva sia già integralmente realizzata; la non superata presunzione cautelare e l'inadeguatezza della misura meno afflittiva in presenza di reati aggravati ex art. 416-bis.1 c.p.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato per la configurabilità del tentativo e per escludere, nel caso concreto, la desistenza volontaria quando la condotta estorsiva era già stata integralmente realizzata
art. 629 c.p.
richiamato quale norma incriminatrice dell'estorsione, nella forma tentata e aggravata contestata nei capi di imputazione cautelare
art. 192 c.p.p.
richiamato in tema di valutazione della prova indiziaria e dell'attendibilità delle persone offese
art. 273 c.p.p.
richiamato per i presupposti della gravità indiziaria ai fini della misura cautelare
art. 416-bis.1 c.p.
richiamato per l'aggravante del metodo mafioso, ritenuta integrata quando la condotta esprima la forza intimidatrice del contesto mafioso percepita dalla vittima
art. 274 c.p.
richiamato nella censura sulle esigenze cautelari, ma ritenuto non superato nel caso concreto
art. 275 c.p.
richiamato nella censura sulla scelta della misura cautelare, con conferma della custodia in carcere
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione di inammissibilità senza rimessione in libertà
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la liquidazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito mediante censure che si limitino a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze già esaminate dal giudice cautelare o di merito.
- La motivazione del tribunale del riesame è sufficiente quando dia conto, in modo non apparente, dell'attendibilità delle persone offese e dei riscontri esterni alle loro dichiarazioni, non essendo necessario che la Cassazione sostituisca la propria valutazione a quella già compiuta.
- L'aggravante del metodo mafioso può essere ravvisata quando la condotta, pur senza minacce esplicite, veicoli un messaggio intimidatorio chiaramente connesso a un contesto mafioso, tale da essere percepito come proveniente da criminalità organizzata.
- Ai fini dell'aggravante del metodo mafioso non è indispensabile la prova della formale appartenenza dell'agente a una specifica associazione mafiosa né dell'agevolazione di una determinata consorteria, se il fatto è connotato dalla forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.
- La desistenza volontaria è incompatibile con una condotta estorsiva già integralmente portata a termine; in tale evenienza non può parlarsi neppure di recesso in assenza di ulteriori condotte attive.
- Per i reati aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con elementi concreti specificamente idonei a neutralizzarla.
- La scelta di una misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari con controllo elettronico, è legittimamente esclusa quando il giudice motivi sulla perdurante capacità dell'indagato di mantenere collegamenti con ambienti criminali e sul rischio di reiterazione o inquinamento probatorio.
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