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Sentenza

Sentenza n. 4249/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1826/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1826/2025, passata in giudicato, che ha riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025, per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 1826/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata. Il titolo condannava l'Amministrazione a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, complessivi 2.000 euro per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere, senza tuttavia contrastare adeguatamente la documentazione e la pretesa azionata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero, ordinandogli di eseguire il giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratti eventuali importi già versati, gli accessori e gli oneri dovuti in base al titolo e alla legge, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso. L'importo richiesto dalla creditrice e i relativi conteggi di capitale residuo e interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati secondo il titolo e le norme applicabili, inclusi gli artt. 1282 e seguenti c.c. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche. Per l'eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine di adempimento; il commissario dovrà eseguire l'incarico entro i successivi sessanta giorni, determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari. Non è riconosciuto un compenso al commissario, poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato nei limiti indicati in dispositivo, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato; nel caso concreto, la documentazione del credito e l'assenza di adeguata contestazione hanno giustificato l'accoglimento.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    In ottemperanza il giudice non costituisce un nuovo credito, ma ne consente il soddisfacimento secondo la dimensione risultante dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali. I conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza vanno verificate in base al titolo e alle norme civilistiche applicabili.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme; decorso tale termine può essere intrapresa l'azione per il recupero coattivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro) necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi – per quanto occorra – della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.

    In caso di mancata esecuzione nel termine assegnato, il commissario ad acta nominato può essere attivato dal creditore con apposita istanza; deve quindi determinare definitivamente quanto ancora dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione entro il termine stabilito.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate sono distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Il TAR dispone la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario applicando le norme processuali richiamate.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

    Il contributo unificato è posto a carico dell'Amministrazione resistente nei limiti in cui sia dovuto per il giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza serve a rendere effettivo un diritto di credito già riconosciuto dal titolo giudiziale e non ha contenuto costitutivo del credito: la sua esatta entità va ricostruita sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione nel giudizio di ottemperanza; l'Amministrazione deve verificare l'importo dovuto e la misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge.
  • Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, l'azione di recupero coattivo delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo può essere avviata una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
  • In caso di mancata ottemperanza entro il termine assegnato, il commissario ad acta nominato può essere attivato dal creditore con istanza dopo la scadenza; il commissario determina definitivamente il residuo dovuto e adotta gli atti necessari all'esecuzione entro il termine fissato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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