Sentenza del 08/01/2018 n. 41 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Notifica atti tributari - Ultimo domicilio fiscale - Validità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta valida. La disciplina tributaria impone al contribuente di indicare il proprio domicilio fiscale all'Ufficio e di comunicare tempestivamente ogni variazione. Se tale obbligo non viene adempiuto, l'Amministrazione può legittimamente notificare gli atti presso l'ultimo domicilio fiscale conosciuto, anche mediante la procedura semplificata prevista dall'art. 60, lettera e), del D.P.R. 600/1973.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità delle notificazioni degli atti tributari, presumibilmente perché effettuate presso un domicilio diverso da quello attuale o mediante la procedura semplificata prevista dall'art. 60, lettera e), del D.P.R. 600/1973. La questione riguardava l'efficacia dell'ultimo domicilio fiscale noto all'Ufficio e l'eventuale mancata comunicazione, da parte del contribuente, della variazione del proprio domicilio fiscale.
Norme richiamate
Art. 60, lettera e), del D.P.R. 600/1973
eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973
La norma consente, nei casi previsti, di effettuare la notificazione presso l'ultimo domicilio fiscale noto con modalità semplificate, quando il contribuente non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare la variazione del domicilio.
Massime di principio
- Il contribuente deve comunicare all'Amministrazione finanziaria il proprio domicilio fiscale e ogni sua successiva variazione; in mancanza, non può contestare agevolmente le notifiche effettuate presso l'ultimo domicilio noto.
- La validità della notifica tributaria si valuta principalmente in relazione al domicilio fiscale risultante agli atti dell'Ufficio al momento della notificazione.
- Il trasferimento di residenza o domicilio non produce necessariamente effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria se non viene formalmente comunicato secondo le modalità previste.
- Quando il contribuente omette di aggiornare il proprio domicilio fiscale, l'Ufficio può utilizzare la procedura semplificata prevista dall'art. 60, lettera e), del D.P.R. 600/1973.
- Per contestare efficacemente una notifica occorre dimostrare, tra l'altro, che la variazione del domicilio era stata regolarmente comunicata all'Ufficio prima della notificazione.
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