Sentenza del 22/10/2015 n. 1826 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Imposta regionale sula concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. È stata quindi confermata la possibilità per la Regione Toscana di applicare l'imposta regionale sulle concessioni relative all'occupazione e all'uso dei beni del demanio marittimo, sulla base dell'art. 2 della legge n. 281 del 1970, dell'art. 1 della legge regionale Toscana n. 2 del 1971, del decreto-legge n. 400 del 1993 e della legge n. 84 del 1994.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni appartenenti al demanio marittimo. Il ricorrente contestava presumibilmente la debenza o la legittimità dell'imposta, sostenendo che non potesse essere applicata alla concessione demaniale. La questione è stata valutata alla luce del combinato disposto della normativa statale e regionale richiamata.
Norme richiamate
Art. 2 della legge n. 281 del 1970
Costituisce, nel quadro normativo richiamato, la base statale per l'imposizione regionale sulle concessioni demaniali marittime.
Art. 1 della legge regionale Toscana n. 2 del 1971
Rende operativa nell'ordinamento regionale toscano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo.
Decreto-legge n. 400 del 1993
Disciplina la materia delle concessioni demaniali marittime e concorre a confermare il quadro normativo nel quale si inserisce l'imposta regionale.
Legge n. 84 del 1994
Integra il quadro normativo relativo alla materia portuale e demaniale marittima, senza escludere l'applicazione dell'imposta regionale.
Massime di principio
- Quando una legge statale attribuisce o consente l'applicazione di un'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime e la Regione ha adottato la relativa disciplina attuativa, l'imposta è, in linea generale, legittimamente esigibile.
- La presenza di una concessione statale su un bene del demanio marittimo non esclude di per sé l'applicazione di tributi regionali collegati all'occupazione o all'uso del bene.
- Per contestare validamente l'imposta non è sufficiente richiamare la natura statale del demanio: occorre individuare una specifica carenza normativa, un vizio dell'atto impositivo, un'errata determinazione dell'importo o l'assenza dei presupposti della concessione.
- La valutazione concreta richiede comunque di verificare la data della concessione, la normativa vigente nel periodo interessato, la tipologia di bene e di utilizzo, nonché eventuali esenzioni o modifiche legislative successive.
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