Cassazione Penale, Ordinanza n. 11406/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato contro una sentenza della Corte d'appello emessa ex art. 599-bis c.p.p., cioè in sede di concordato in appello, a seguito della rinuncia dell'imputato a tutti i motivi di appello salvo quello relativo alla pena. La Corte di cassazione rileva che il ricorso non deduce alcuno dei motivi consentiti in tale peculiare assetto processuale: non possono infatti essere riproposte le doglianze sui motivi rinunciati, né può essere lamentata la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né possono essere fatti valere vizi della pena che non si traducano in illegalità della stessa. Ne consegue che il ricorso è ritenuto inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il controllo di legittimità non può estendersi a doglianze relative ai motivi di appello rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi della determinazione della pena diversi dall'illegalità della pena stessa. Sono state quindi disposte le conseguenti statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La sentenza di appello era stata emessa in sede di concordato con rinuncia dell'imputato a tutti i motivi salvo quello sulla pena; in tale contesto la successiva impugnazione in cassazione incontra limiti particolarmente rigorosi.
Nel ricorso per cassazione contro la decisione resa ex art. 599-bis c.p.p. non può essere dedotta la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui a questa norma.
Dalla declaratoria di inammissibilità derivano le conseguenti statuizioni previste da questa norma.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481
Richiamata come precedente di legittimità per il principio secondo cui, nel concordato in appello, non sono deducibili con ricorso per cassazione i motivi rinunciati, la mancata valutazione ex art. 129 c.p.p. e i vizi di pena non integranti illegalità.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170
Richiamata a sostegno del medesimo principio sui limiti del ricorso per cassazione dopo concordato in appello.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per recuperare censure relative ai motivi di appello espressamente rinunciati.
- In tale rito, non è deducibile in cassazione la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti eventualmente previsti dalla disciplina applicabile.
- Le doglianze sulla pena sono scrutinabili in cassazione solo quando la pena sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non sono invece deducibili meri vizi di determinazione della sanzione.
- La violazione dei limiti oggettivi dell'impugnazione dopo concordato in appello comporta l'inammissibilità del ricorso.
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