Cassazione Civile, Ordinanza n. 13314/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di una federazione in liquidazione di ottenere dalla propria liquidazione concordatizia la restituzione di attività e somme, per un controvalore di vecchie lire 95.493.543.370, assumendo che tali beni non facessero parte dell’attivo ceduto ai creditori nel concordato preventivo, perché riferibili a gestioni separate di ammasso svolte per conto dello Stato. Dopo un lungo iter processuale, culminato in precedenti giudizi di legittimità e rinvii, la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda e ha accertato che l’importo rivendicato corrispondeva alle risultanze contabili delle gestioni ammassatorie, condannando la liquidazione al pagamento dell’importo, con interessi legali dal 1/1/1989. Contro tale decisione la liquidazione ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) nullità della domanda introduttiva per asserita indeterminatezza della causa petendi e lesione del contraddittorio; 2) violazione del principio di diritto fissato dalla precedente cassazione sul tema della documentazione utilizzabile e dei limiti della CTU, per avere la corte di rinvio consentito al consulente di esaminare anche documenti e archivi ulteriori rispetto a quelli specificamente indicati; 3) nullità della CTU per asserita delega a collaboratori non autorizzati delle attività di acquisizione documentale; 4) omesso esame di fatti decisivi e motivazione contraddittoria, con critica alla valutazione della CTU e delle risultanze contabili; 5) omessa pronuncia sulle spese nei rapporti con l’interventore volontario. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso della resistente per tardivo deposito e ha poi rigettato tutti i motivi del ricorso, ritenendo: infondata la censura sulla nullità della domanda, perché la domanda era sufficientemente determinata e il relativo profilo era già coperto da giudicato; infondata la doglianza sulla CTU, perché il giudice di rinvio si era attenuto al principio di diritto e il consulente contabile poteva esaminare la documentazione necessaria, anche non già prodotta, nel rispetto del contraddittorio; infondata la censura sulla nullità della consulenza, poiché eventuali irregolarità di sopralluogo o acquisizione documentale rilevano solo se abbiano concretamente inciso sul diritto di difesa, circostanza non dimostrata; inammissibile la critica alla motivazione e alla valutazione delle prove, risolvendosi in una mera contrapposizione alla ricostruzione del giudice di merito; inammissibile infine la doglianza sulle spese, per difetto di interesse della ricorrente a far valere la regolazione del rapporto tra resistente e terzo interventore. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con statuizione sulle spese non adottata per l’inammissibilità del controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della liquidazione concordatizia. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso della controparte per tardivo deposito ai sensi dell’art. 370 c.p.c. Poi ha respinto i primi due motivi, confermando che la domanda originaria era sufficientemente determinata e che il giudice di rinvio aveva correttamente applicato il principio di diritto sul riesame della documentazione e sull’ammissibilità della consulenza tecnica contabile. Ha respinto anche il terzo motivo, escludendo la nullità della CTU perché non era stata dimostrata alcuna concreta lesione del diritto di difesa derivante dall’attività svolta da collaboratori del consulente. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ritenendo che le censure mirassero soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della CTU, attività non consentita in cassazione. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo, mancando l’interesse della ricorrente a censurare la regolazione delle spese nei rapporti tra resistente e terzo intervenuto. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
depositare entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso
il controricorso deve essere depositato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del ricorso; il deposito tardivo comporta inammissibilità e preclude la presentazione di memorie.
nel testo modificato dall'art. 18 della legge 26 novembre 1990, n. 353
nel regime applicabile ratione temporis, il termine per la produzione documentale va concesso automaticamente se richiesto e funzionale al diritto di difesa; la produzione non può essere espunta in appello per la sola mancata concessione del termine.
quando è necessario esaminare documenti contabili e registri
in materia contabile il consulente tecnico può esaminare i documenti necessari anche non prodotti, nei limiti dei quesiti e nel rispetto del contraddittorio, previo consenso delle parti quando richiesto dalla norma.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non se si contesta soltanto la valutazione delle prove.
la violazione si configura solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o disattende il prudente apprezzamento secondo regola legale; non basta criticare il cattivo esercizio del giudizio di fatto.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
nel giudizio di rinvio la controversia va riesaminata nei limiti del decisum rescindente e dei principi vincolanti già fissati.
regola generale sulla consulenza tecnica d’ufficio richiamata per scrutinare la validità della CTU.
la consulenza tecnica deve svolgersi nel rispetto delle forme previste e del contraddittorio.
il consulente opera nei limiti del mandato ricevuto dal giudice e delle attività consentite dalla disciplina processuale.
richiamato per ribadire il principio della domanda e la necessaria corrispondenza tra domanda e decisione.
richiamato in relazione al contraddittorio, ma la Corte non ravvisa una sua violazione concreta.
il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; nel caso concreto tale principio non è stato violato.
la citazione deve contenere l’esposizione dei fatti e l’oggetto della domanda, ma qui la domanda era sufficientemente specifica.
la nullità della citazione per indeterminatezza richiede assoluta incertezza del petitum; non ricorre quando il bene della vita richiesto è individuabile.
richiamato per i vizi motivazionali, ma la motivazione della sentenza è stata ritenuta esistente e comprensibile.
art. 111, comma 7, Cost.
il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto, a carico della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto o della causa petendi ricorre solo quando il petitum sia del tutto omesso o assolutamente incerto; non è sufficiente che la domanda sia articolata in modo ampio o che richieda un accertamento contabile da completare in istruttoria.
- Quando la Corte di cassazione enuncia un principio di diritto nel giudizio rescindente, il giudice di rinvio deve attenervisi; nel caso di consulenza tecnica contabile, ciò può includere la possibilità di esaminare documentazione necessaria anche se non già prodotta, purché nel rispetto del contraddittorio e nei limiti del quesito.
- Eventuali irregolarità nello svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio non determinano automaticamente nullità: occorre che il ricorrente dimostri una concreta lesione del diritto di difesa o del contraddittorio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o della consulenza tecnica; la doglianza è inammissibile se si risolve in una mera contrapposizione al convincimento del giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il solo cattivo apprezzamento delle prove, ma solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca valore probatorio difforme da quello previsto dalla legge.
- L’interesse a impugnare le statuizioni sulle spese sussiste solo per la parte che risulti soccombente nel relativo rapporto processuale; manca interesse a contestare la regolazione delle spese tra altri soggetti.
- I documenti contabili e i registri possono essere oggetto di esame da parte del consulente tecnico, il quale, nei limiti dell’incarico e con le garanzie del contraddittorio, può acquisire gli atti necessari alla risposta ai quesiti.
- rami
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