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Sentenza

Sentenza n. 1163/2026 - Brescia, Sezione 2

A) Quanto al ricorso introduttivo: per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui l’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di -OMISSIS- ha disposto la revisione della patente di guida rilasciata alla ricorrente, ex art. 128 d.lgs. 285/1992; B) Quanto ai motivi aggiunti: per l’annullamento - del nuovo provvedimento, adottato dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di -OMISSIS-, a conferma del precedente atto, il -OMISSIS- ed inviato a mezzo P.E.C. il -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202400533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 d.lgs. 285/1992 e successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile ha disposto la revisione della patente, ritenendo sussistenti dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici e dell’idoneità tecnica alla guida, nonché il successivo provvedimento che ha respinto l’istanza di riesame. Ha dedotto, quanto al provvedimento originario, la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che avrebbe potuto produrre una seconda valutazione psichiatrica favorevole; il difetto di motivazione, poiché l’atto si sarebbe limitato a richiamare una comunicazione della Polizia Locale non conosciuta né resa disponibile; il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, poiché l’Amministrazione avrebbe recepito acriticamente la segnalazione senza considerare la modesta entità del sinistro, l’assenza di lesioni e l’insussistenza di patologie psichiatriche. Con i motivi aggiunti ha contestato il successivo rigetto dell’istanza di riesame, deducendo nuovamente il difetto di motivazione, anche per relationem, la mancata disponibilità della documentazione richiamata, l’irrilevanza dei verbali non notificati o successivamente annullati e il rilievo del sopravvenuto giudizio di idoneità psico-fisica alla guida sino al 20 settembre 2027. Ha inoltre sostenuto che l’annullamento per silentium di gran parte dei verbali e il riaccredito di undici punti avrebbero escluso l’inidoneità tecnica.

La decisione

Il TAR ha rigettato sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha escluso l’improcedibilità del ricorso originario, ritenendo che il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame non fosse integralmente sostitutivo del precedente, ma costituisse un atto di autotutela reiettivo che ne confermava l’efficacia integrandone le ragioni anche alla luce di fatti sopravvenuti. Ha ritenuto infondata la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento: la ricorrente conosceva gli episodi e i verbali posti a fondamento della revisione, sicché la partecipazione formale non avrebbe avuto una funzione sostanziale decisiva. Inoltre, la seconda valutazione psichiatrica non attestava l’assenza di ogni elemento rilevante, avendo raccomandato un percorso presso il CPS. Il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione per relationem, ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 241/1990, mediante il richiamo alle comunicazioni e relazioni della Polizia Locale, nelle quali erano descritti numerosi comportamenti di guida pericolosa, tra cui guida contromano, mancato arresto all’alt, guida senza cintura e passaggio con il semaforo rosso in un cantiere stradale mobile. Ha ritenuto provata la notifica di ulteriori verbali, anche quando la destinataria aveva rifiutato di riceverli o sottoscriverli. Quanto ai verbali annullati per silentium ai sensi dell’art. 204, comma 1-bis, Codice della strada, ha affermato che tale annullamento impedisce l’applicazione della sanzione pecuniaria, ma non elimina l’accertamento dei fatti contenuto nei verbali, che può essere utilizzato per altri fini amministrativi. In ogni caso, alcuni episodi particolarmente gravi risultavano non annullati. Il giudizio di idoneità psico-fisica non escludeva l’accertamento dell’inidoneità tecnica. Il presupposto della revisione della patente non è la certezza della responsabilità del conducente, ma l’insorgenza di un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o dell’idoneità tecnica; nel caso concreto, la reiterazione di condotte di guida pericolose rendeva ragionevole tale dubbio. Le spese della fase di merito sono state compensate, mentre è stata confermata la condanna alle spese già pronunciata nella fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 128 d.lgs. 285/1992

    Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri [...] possono disporre che siano sottoposti a visita medica [...] o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.

    La revisione della patente può essere disposta quando sorga un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti psico-fisici o dell’idoneità tecnica; non è necessaria la certezza della responsabilità del conducente, essendo sufficiente che il dubbio derivi dalla dinamica di un sinistro o dalla complessiva condotta di guida.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    eventuale rinvio a un altro atto, che deve essere indicato e reso disponibile

    La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiama documenti identificabili e conoscibili, dai quali risultano gli elementi fattuali e valutativi posti a fondamento della decisione.

  • art. 204, comma 1-bis, d.lgs. 285/1992

    L’accoglimento del ricorso gerarchico per silenzio comporta l’annullamento della sanzione pecuniaria, ma non cancella necessariamente l’accertamento storico dei fatti contenuto nel verbale, che può essere valutato per altri fini amministrativi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata a tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revisione della patente ai sensi dell’art. 128 d.lgs. 285/1992 può essere disposta non solo quando sia certa la responsabilità del conducente, ma già quando la dinamica di un sinistro o la complessiva condotta di guida faccia sorgere un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti psico-fisici o dell’idoneità tecnica.
  • La reiterazione di condotte di guida pericolose, adeguatamente documentate da verbali e segnalazioni della Polizia Locale, può autonomamente fondare il ragionevole dubbio sull’idoneità tecnica alla guida, anche quando un accertamento medico successivo riconosca la sussistenza dei requisiti psico-fisici.
  • La motivazione del provvedimento di revisione della patente può essere formulata per relationem mediante il richiamo a comunicazioni e relazioni della Polizia Locale, purché gli atti richiamati siano identificabili e contengano la descrizione delle condotte rilevanti.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina automaticamente l’annullamento del provvedimento quando l’interessato conosca già gli episodi e gli atti che possono condurre all’adozione della misura e non dimostri che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto determinare un esito diverso.
  • L’annullamento per silentium dei verbali di contestazione ai sensi dell’art. 204, comma 1-bis, Codice della strada, elimina gli effetti sanzionatori pecuniari ma non impedisce, di per sé, che i fatti storici descritti nei verbali siano valutati dall’Amministrazione per finalità ulteriori, quali la verifica dell’idoneità tecnica alla guida.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneAutotutela decisoria

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