Cassazione Penale, Sentenza n. 25430/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Corte d'appello di Napoli aveva emesso una sentenza predibattimentale dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione senza svolgere il contraddittorio. Il difensore ha impugnato in Cassazione denunciando la violazione del diritto di difesa per assenza di contraddittorio, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n.111/2022 che ha ritenuto illegittima, nei termini interpretativi indicati, l'esclusione della possibilità di ricorrere in Cassazione contro sentenze di appello predibattimentali che dichiarano l'estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare una sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art.469 c.p.p., osservando che gli artt.598, 599 e 601 c.p.p. non prevedono tale disciplina e che l'art.129 c.p.p. non può giustificare la pronuncia predibattimentale in assenza di pieno contraddittorio. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.111/2022 e il precedente di Sezioni Unite, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per il giudizio con il necessario contraddittorio.
Norme richiamate
art. 469 cod. proc. pen.
Non è applicabile in appello per pronunce predibattimentali di proscioglimento: il giudice d'appello non può emettere pronunce predibattimentali che sopprimono il contraddittorio
artt. 598, 599, 601 cod. proc. pen.
Il combinato disposto di questi articoli non rinvia, né consente, alla disciplina della pronuncia predibattimentale di proscioglimento; dunque non giustificano la pronuncia predibattimentale in appello
art. 129 cod. proc. pen.
Non può essere invocato per ammettere pronunce predibattimentali in appello, perché la dichiarazione immediata di causa di non punibilità richiede l'esercizio della giurisdizione con pieno contraddittorio
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Nella interpretazione censurata dalla Corte costituzionale la norma era stata intesa nel senso di rendere inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze di appello predibattimentali; la Corte costituzionale (sent. n.111/2022) ne ha escluso la legittimità costituzionale in tale lettura
Sentenza Corte costituzionale n. 111 del 2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.568 comma 4 nella parte in cui, interpretato nel senso di escludere la possibilità di ricorrere in Cassazione contro sentenze di appello predibattimentali che dichiarano l'estinzione del reato, lede il diritto di difesa
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli, Rv. 269809 - 01)
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017
Precedente delle Sezioni Unite che afferma che la dichiarazione immediata di non punibilità presuppone il pieno contraddittorio e non giustifica pronunce predibattimentali in appello
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello non è ammesso emettere sentenze predibattimentali di proscioglimento per intervenuta prescrizione senza avere garantito il pieno contraddittorio tra le parti
- La violazione del diritto di difesa per assenza di contraddittorio in una sentenza predibattimentale di appello è rimediabile in Cassazione e può portare all'annullamento senza rinvio della decisione
- La Corte costituzionale (sent. n.111/2022) impedisce di interpretare norme processuali in modo da escludere la possibilità di impugnare in Cassazione le pronunce predibattimentali di appello che dichiarano l'estinzione del reato
- Se in appello viene dichiarata la prescrizione senza contraddittorio, la soluzione corretta è l'annullamento e la rinnovazione del giudizio in appello con regolare convocazione delle parti e pieno esercizio del diritto di difesa
- Per il difensore: pretendere sempre il rispetto del contraddittorio in appello; in caso di decisione predibattimentale promuovere ricorso per Cassazione richiamando Corte costituzionale e giurisprudenza delle Sezioni Unite
- Nel nuovo giudizio di appello la valutazione della prescrizione dovrà essere effettuata con il confronto delle parti; l'esito sostanziale della questione (esistenza della prescrizione) può cambiare rispetto alla pronuncia predibattimentale originaria
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