Sentenza n. 8465/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici di cui all'art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute a provvedere al ricalcolo dell'indennità di buonuscita con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui alla sopra citata norma oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri, ha chiesto l'accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 e la condanna delle amministrazioni al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, nonché dell'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, sostenendo di possedere i requisiti di età e di servizio richiesti. L'INPS ha contestato il diritto, anche in relazione al termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo, e ha sostenuto l'applicabilità dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 al calcolo del beneficio. È stata inoltre prospettata una questione di legittimità costituzionale della disciplina. Il ricorrente ha domandato anche rivalutazione monetaria e interessi legali cumulativamente.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. In via preliminare, il TAR ha dichiarato il Ministero della Difesa privo di legittimazione passiva e lo ha estromesso, ritenendo che, nelle controversie relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, l'unico soggetto obbligato per legge sia l'ente previdenziale. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che il beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 spetti anche al personale che chieda il collocamento a riposo dopo il termine del 30 giugno, poiché tale termine non ha natura decadenziale. Il ricorrente, in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio, ha quindi diritto all'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il beneficio è applicabile anche al personale già appartenente ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri, in forza del combinato disposto dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il TAR ha escluso che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incida sul calcolo dell'indennità di buonuscita, riferendosi tale disposizione alla sola base pensionabile. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata, non essendo irrazionale la scelta legislativa di riconoscere il beneficio a chi possieda il duplice requisito di età e servizio. L'INPS è stato condannato a rideterminare e corrispondere il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti e gli interessi legali. È stato invece escluso il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987
anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il beneficio dei sei scatti spetta al personale che possieda i requisiti di età e servizio; il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale e il suo mancato rispetto non esclude il beneficio.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La disciplina dei sei scatti continua ad applicarsi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, compreso il personale già appartenuto ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione riguarda la maggiorazione della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita con riferimento ai sei scatti.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
Esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute a titolo previdenziale.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Concorre a escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle prestazioni previdenziali.
art. 21 della legge n. 232/1990
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 spetta al personale che, al momento rilevante, abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, anche quando la domanda di collocamento a riposo sia presentata oltre il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti, poiché tale termine non ha natura decadenziale in assenza di una previsione normativa chiara e inequivoca.
- Il beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, relativo alla maggiorazione della base pensionabile, non modifica il criterio di calcolo dell'indennità di buonuscita e non impedisce l'inclusione dei sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
- Nelle controversie aventi a oggetto diritti soggettivi relativi alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, l'ente previdenziale obbligato al pagamento è il soggetto legittimato passivamente, mentre l'amministrazione di appartenenza del dipendente è priva di legittimazione a contraddire.
- In materia di prestazioni previdenziali, la condanna al pagamento degli arretrati può comprendere gli interessi legali, ma non il cumulo con la rivalutazione monetaria quando tale cumulo sia escluso dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
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