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Ordinanza

Ordinanza n. 371/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1694/2025, resa tra le parti, avente a oggetto l’annullamento del diniego di permesso a costruire in sanatoria emesso dal Comune di Noto con provvedimento del 9 giugno 2022 e di ogni ulteriore atto, antecedente e successivo, presupposto e conseguenziale, allo stesso comunque connesso.

Giustizia amministrativa202501038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di permesso a costruire in sanatoria relativo a opere abusivamente realizzate

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1694/2025, avente a oggetto il diniego comunale di permesso a costruire in sanatoria del 9 giugno 2022. Nel giudizio di primo grado era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio per accertare se le opere abusive, al momento della loro edificazione, ricadessero entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia, soggetta a vincolo di inedificabilità ai sensi dell’art. 15 della legge regionale siciliana n. 78/1976, con riferimento a specifiche date comprese tra il 1977 e il 1984. Il CTU ha depositato la relazione il 4 gennaio 2025. In appello, l’appellante ha chiesto chiarimenti sulla risoluzione delle fotografie aeree dell’IGM utilizzate, sulla natura gratuita o a pagamento del materiale impiegato, sull’eventuale necessità di acquisire immagini con migliore risoluzione e sulla procedura di georeferenziazione, inclusi l’errore di scala rilevato, i punti di collimazione, la loro stabilità e l’errore nominale del software.

La decisione

Il CGARS non ha definito il merito dell’appello e ha disposto un ulteriore incombente istruttorio ai sensi dell’art. 67, comma 1, c.p.a. Ha ritenuto necessario acquisire dal medesimo CTU una relazione integrativa sui profili evidenziati dall’appellante, riguardanti la qualità e l’affidabilità del materiale aerofotogrammetrico e della georeferenziazione utilizzata per misurare la distanza dell’immobile dalla battigia. Il giudice ha previsto il conferimento dell’incarico e il giuramento il 1° luglio 2026, la facoltà delle parti di nominare consulenti tecnici di parte entro quindici giorni dalla comunicazione, i termini per lo schema di relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale, nonché l’accesso del CTU al fascicolo e ai luoghi, previo preavviso. Ha posto provvisoriamente a carico dell’appellante un ulteriore acconto di euro 3.000,00, oltre accessori, salvo conguaglio. La data dell’udienza pubblica di merito sarà fissata successivamente al deposito della relazione integrativa.

Norme richiamate

  • art. 67 c.p.a.

    eventuale consulenza tecnica d’ufficio

    La disposizione è applicata per disporre un’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio, necessaria per chiarire elementi tecnici rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 15 legge Regione Siciliana 12 giugno 1976, n. 78

    vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 15

    La norma individua il vincolo di inedificabilità nella fascia di 150 metri dalla battigia, la cui concreta applicazione dipende dall’accertamento tecnico della distanza dell’immobile.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla legittimità di un diniego di sanatoria edilizia dipende dalla collocazione temporale e spaziale delle opere rispetto a una fascia di inedificabilità, il giudice può disporre o integrare la consulenza tecnica d’ufficio per verificare, con riferimento alle date rilevanti, la distanza dalla battigia secondo un criterio di misurazione orizzontale fondato sulla linea retta tra il punto dell’edificio più vicino e il punto della battigia più vicino.
  • La consulenza tecnica d’ufficio deve esplicitare l’affidabilità dei dati utilizzati per l’accertamento, inclusi la risoluzione delle immagini aeree, la procedura di georeferenziazione, i punti di collimazione e gli errori di scala o di elaborazione, quando tali elementi possano incidere sulle conclusioni tecniche.
  • Prima di decidere il merito, il giudice può disporre un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio quando le contestazioni della parte evidenziano specifiche criticità metodologiche potenzialmente rilevanti per l’esito dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggisticiIstruttoria processuale
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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