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Sentenza

Sentenza n. 80/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dell'ordinanza del Responsabile del Servizio 7 Urbanistica, Edilizia, Pianificazione Urbanistica e P.I.P., del Comune di Massa Lubrense n. 1, prot. 2805 del 26/1/2024, notificata il 6/2/2024, con cui viene ordinata ai ricorrenti la demolizione e/o rimozione di “pavimentazioni in quadroni a secco, piatto doccia poggiato al suolo, gazebo di mq 12,8 circa che configura una volumetria di mc 32,65, opere di sistemazioni esterne, muretto sottoscarpa” nei novanta giorni dalla notifica del provvedimento, pena l'acquisizione del bene, dell'area di sedime, nonché di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, fra i quali l'atto di comunicazione di avvio del procedimento 19/12/2023, n. 33495;

Giustizia amministrativa202401775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino relativa a pavimentazioni, gazebo, opere di sistemazione esterna, muretti sottoscarpa e piatto doccia realizzati in assenza di titolo edilizio e paesaggistico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale sostenendo che le opere, anche considerate unitariamente, non avessero rilevanza urbanistica; che alcune rientrassero nell'edilizia libera e non richiedessero autorizzazione paesaggistica; che i quadroni poggiati sul terreno fossero semplici pavimentazioni amovibili; che il cosiddetto gazebo fosse in realtà un ombrellone sovrastante tavole poggiate al suolo; e che i muretti, di altezza compresa tra 10 e 40 centimetri, non necessitassero di autorizzazione paesaggistica. I ricorrenti hanno inoltre rappresentato la rimozione del piatto doccia e la presentazione di istanze di compatibilità paesaggistica e di una SCIA in sanatoria. Quest'ultima è stata respinta dal Comune per il complessivo mutamento d'uso dell'area e per la non conformità dell'intervento alla normativa urbanistica; il provvedimento di rigetto è rimasto inoppugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente al piatto doccia, la cui rimozione era incontestata. Nel merito ha respinto le censure relative alle altre opere. Ha affermato che l'abuso edilizio deve essere valutato unitariamente, considerando il complesso delle opere e il loro impatto complessivo sul territorio, senza frazionare gli interventi per sottrarli alla sanzione demolitoria. In area vincolata, i lavori idonei a trasformare lo stato dei luoghi sono qualificabili almeno come variazione essenziale e sono demolibili ai sensi della disciplina edilizia applicabile. Inoltre, indipendentemente dal titolo edilizio richiesto e dalla natura pertinenziale delle opere, è necessaria la preventiva autorizzazione paesaggistica; in sua assenza, la demolizione è doverosa. La nuova pavimentazione richiedeva autorizzazione paesaggistica semplificata; lo stesso valeva per i muretti di cinta, non risultando opere a secco esenti. Il gazebo, per superficie di circa 13 mq e per la chiusura perimetrale su tutti i lati, non rientrava né tra gli interventi liberi né tra i manufatti aperti su più lati assoggettabili a procedimento semplificato. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con considerazione della costituzione meramente formale del Comune.

Norme richiamate

  • artt. 167 e 181, comma 1-ter, d.lgs. 42/2004

    Richiamati quali disposizioni poste a fondamento dell'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata dai ricorrenti.

  • art. 2 d.P.R. 31/2017

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica per alcune opere.

  • punto A.19 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017

    Ritenuto non applicabile al gazebo, in ragione della sua estensione di circa 13 mq.

  • art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, d.P.R. 380/2001

    Invocato dai ricorrenti per qualificare la pavimentazione come intervento di edilizia libera.

  • Allegato 1 al D.M. 2 marzo 2018

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'edilizia libera.

  • Allegato A, voci A.12 e A.13, d.P.R. 31/2017

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'esenzione paesaggistica dei muretti; il TAR ha ritenuto non dimostrata la riconducibilità delle opere a muretti a secco esenti.

  • punto B.18 dell'Allegato B al d.P.R. 31/2017

    Individuato dal TAR quale previsione che assoggetta la nuova pavimentazione ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

  • punto B.21 dell'Allegato B al d.P.R. 31/2017

    Individuato dal TAR quale previsione applicabile ai muretti di cinta, con necessità di autorizzazione paesaggistica semplificata.

  • punto B.17 dell'Allegato B al d.P.R. 31/2017

    Ritenuto non sufficiente per il gazebo, poiché tale previsione riguarda manufatti aperti su più lati, mentre quello accertato risultava chiuso perimetralmente.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    Il TAR lo richiama per affermare che, in area vincolata, qualunque intervento idoneo a trasformare lo stato dei luoghi è qualificabile almeno come variazione essenziale.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base della sanzione demolitoria applicabile alle opere realizzate in area vincolata senza il necessario titolo.

Massime di principio

  • La valutazione dell'abuso edilizio deve avvenire considerando unitariamente l'immobile o il complesso delle opere realizzate e il loro impatto complessivo sul territorio; non è consentito frazionare gli interventi per negare l'assoggettabilità alla sanzione demolitoria.
  • In presenza di un vincolo paesaggistico, la necessità dell'autorizzazione paesaggistica opera indipendentemente dal titolo edilizio richiesto e dalla natura pertinenziale o amovibile dell'opera; l'assenza del titolo paesaggistico legittima l'ordine di ripristino quando l'intervento trasformi lo stato dei luoghi.
  • La nuova pavimentazione e i muretti di cinta ricadono, rispettivamente, nelle ipotesi soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata previste dai punti B.18 e B.21 dell'Allegato B al d.P.R. 31/2017, salvo che sia dimostrata la riconducibilità dei muretti a una specifica fattispecie esente.
  • Un manufatto di circa 13 mq, chiuso perimetralmente su tutti i lati, non rientra né nell'ipotesi di intervento libero relativa ai piccoli manufatti prevista dal punto A.19 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017 né nella disciplina semplificata per manufatti aperti su più lati prevista dal punto B.17 dell'Allegato B.
  • La rimozione dell'opera specificamente contestata determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla legittimità dell'ordine di demolizione limitatamente a tale opera.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaAutorizzazione paesaggisticaAutotutela
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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