Sentenza n. 80/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dell'ordinanza del Responsabile del Servizio 7 Urbanistica, Edilizia, Pianificazione Urbanistica e P.I.P., del Comune di Massa Lubrense n. 1, prot. 2805 del 26/1/2024, notificata il 6/2/2024, con cui viene ordinata ai ricorrenti la demolizione e/o rimozione di “pavimentazioni in quadroni a secco, piatto doccia poggiato al suolo, gazebo di mq 12,8 circa che configura una volumetria di mc 32,65, opere di sistemazioni esterne, muretto sottoscarpa” nei novanta giorni dalla notifica del provvedimento, pena l'acquisizione del bene, dell'area di sedime, nonché di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, fra i quali l'atto di comunicazione di avvio del procedimento 19/12/2023, n. 33495;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino relativa a pavimentazioni, gazebo, opere di sistemazione esterna, muretti sottoscarpa e piatto doccia realizzati in assenza di titolo edilizio e paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale sostenendo che le opere, anche considerate unitariamente, non avessero rilevanza urbanistica; che alcune rientrassero nell'edilizia libera e non richiedessero autorizzazione paesaggistica; che i quadroni poggiati sul terreno fossero semplici pavimentazioni amovibili; che il cosiddetto gazebo fosse in realtà un ombrellone sovrastante tavole poggiate al suolo; e che i muretti, di altezza compresa tra 10 e 40 centimetri, non necessitassero di autorizzazione paesaggistica. I ricorrenti hanno inoltre rappresentato la rimozione del piatto doccia e la presentazione di istanze di compatibilità paesaggistica e di una SCIA in sanatoria. Quest'ultima è stata respinta dal Comune per il complessivo mutamento d'uso dell'area e per la non conformità dell'intervento alla normativa urbanistica; il provvedimento di rigetto è rimasto inoppugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente al piatto doccia, la cui rimozione era incontestata. Nel merito ha respinto le censure relative alle altre opere. Ha affermato che l'abuso edilizio deve essere valutato unitariamente, considerando il complesso delle opere e il loro impatto complessivo sul territorio, senza frazionare gli interventi per sottrarli alla sanzione demolitoria. In area vincolata, i lavori idonei a trasformare lo stato dei luoghi sono qualificabili almeno come variazione essenziale e sono demolibili ai sensi della disciplina edilizia applicabile. Inoltre, indipendentemente dal titolo edilizio richiesto e dalla natura pertinenziale delle opere, è necessaria la preventiva autorizzazione paesaggistica; in sua assenza, la demolizione è doverosa. La nuova pavimentazione richiedeva autorizzazione paesaggistica semplificata; lo stesso valeva per i muretti di cinta, non risultando opere a secco esenti. Il gazebo, per superficie di circa 13 mq e per la chiusura perimetrale su tutti i lati, non rientrava né tra gli interventi liberi né tra i manufatti aperti su più lati assoggettabili a procedimento semplificato. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con considerazione della costituzione meramente formale del Comune.
Norme richiamate
artt. 167 e 181, comma 1-ter, d.lgs. 42/2004
Richiamati quali disposizioni poste a fondamento dell'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata dai ricorrenti.
art. 2 d.P.R. 31/2017
Invocato dai ricorrenti per sostenere l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica per alcune opere.
punto A.19 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017
Ritenuto non applicabile al gazebo, in ragione della sua estensione di circa 13 mq.
art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, d.P.R. 380/2001
Invocato dai ricorrenti per qualificare la pavimentazione come intervento di edilizia libera.
Allegato 1 al D.M. 2 marzo 2018
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'edilizia libera.
Allegato A, voci A.12 e A.13, d.P.R. 31/2017
Invocato dai ricorrenti per sostenere l'esenzione paesaggistica dei muretti; il TAR ha ritenuto non dimostrata la riconducibilità delle opere a muretti a secco esenti.
punto B.18 dell'Allegato B al d.P.R. 31/2017
Individuato dal TAR quale previsione che assoggetta la nuova pavimentazione ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
punto B.21 dell'Allegato B al d.P.R. 31/2017
Individuato dal TAR quale previsione applicabile ai muretti di cinta, con necessità di autorizzazione paesaggistica semplificata.
punto B.17 dell'Allegato B al d.P.R. 31/2017
Ritenuto non sufficiente per il gazebo, poiché tale previsione riguarda manufatti aperti su più lati, mentre quello accertato risultava chiuso perimetralmente.
art. 32 d.P.R. 380/2001
Il TAR lo richiama per affermare che, in area vincolata, qualunque intervento idoneo a trasformare lo stato dei luoghi è qualificabile almeno come variazione essenziale.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base della sanzione demolitoria applicabile alle opere realizzate in area vincolata senza il necessario titolo.
Massime di principio
- La valutazione dell'abuso edilizio deve avvenire considerando unitariamente l'immobile o il complesso delle opere realizzate e il loro impatto complessivo sul territorio; non è consentito frazionare gli interventi per negare l'assoggettabilità alla sanzione demolitoria.
- In presenza di un vincolo paesaggistico, la necessità dell'autorizzazione paesaggistica opera indipendentemente dal titolo edilizio richiesto e dalla natura pertinenziale o amovibile dell'opera; l'assenza del titolo paesaggistico legittima l'ordine di ripristino quando l'intervento trasformi lo stato dei luoghi.
- La nuova pavimentazione e i muretti di cinta ricadono, rispettivamente, nelle ipotesi soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata previste dai punti B.18 e B.21 dell'Allegato B al d.P.R. 31/2017, salvo che sia dimostrata la riconducibilità dei muretti a una specifica fattispecie esente.
- Un manufatto di circa 13 mq, chiuso perimetralmente su tutti i lati, non rientra né nell'ipotesi di intervento libero relativa ai piccoli manufatti prevista dal punto A.19 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017 né nella disciplina semplificata per manufatti aperti su più lati prevista dal punto B.17 dell'Allegato B.
- La rimozione dell'opera specificamente contestata determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla legittimità dell'ordine di demolizione limitatamente a tale opera.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →