Cassazione Penale, Ordinanza n. 18551/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non fondate le censure già disattese in modo congruo dalla Corte di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'imputato ha proposto ricorso deducendo, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza di non dover rispondere del fatto perché non ne sarebbe stato autore. Il motivo è stato ritenuto solo in parte confrontato con la ratio della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la compartecipazione stabile dell'imputato alla gestione dell'impresa con la compagna e il rilascio di procura a quest'ultima solo nel gennaio 2013, quando la società era già compromessa e le condotte distrattive si erano già consumate; la Corte territoriale aveva inoltre evidenziato il reciproco tentativo dei due di addossarsi la responsabilità. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa concessione dell'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 219 l. fall., ma la decisione è stata ritenuta logica anche sul punto in ragione dell'ammontare delle somme distratte, superiore a 167.000 euro, e del danno arrecato alla massa dei creditori.
Norme richiamate
art. 219 l. fall.
L'attenuante invocata non è stata riconosciuta perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta logica e adeguata, in considerazione dell'entità delle somme distratte e del danno per la massa dei creditori.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le doglianze si limitano a reiterare censure già congruamente disattese dal giudice di merito senza confrontarsi effettivamente con la motivazione impugnata.
- In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la responsabilità può essere desunta anche dalla stabile condivisione della gestione dell'impresa e dal ruolo concretamente tenuto nell'operazione distrattiva, non essendo decisivo il successivo conferimento di procura quando le distrazioni siano già avvenute.
- La mancata concessione dell'attenuante prevista dalla legge fallimentare è sorretta da motivazione logica quando il giudice valorizza l'elevato importo delle somme distratte e il correlato pregiudizio arrecato ai creditori.
- Il tentativo di imputare reciprocamente la responsabilità tra coimputati o compartecipi non elide di per sé la responsabilità penale quando il giudice di merito abbia già ricostruito in modo coerente la partecipazione di ciascuno ai fatti distrattivi.
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