Cassazione Civile, Ordinanza n. 21011/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzioni irrogate a seguito di un accertamento ispettivo presso un'impresa, in relazione a due posizioni lavorative svolte con contratti di collaborazione a progetto. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione del datore di lavoro ritenendo che le prestazioni avessero natura autonoma e che la presunzione di subordinazione prevista dalla disciplina applicabile fosse relativa. La Corte d'appello ha invece accolto l'appello dell'amministrazione, rilevando che l'accertamento era autonomo rispetto a uno precedente, che il potere sanzionatorio non si era consumato e che i rapporti contestati erano in concreto indistinguibili dal normale lavoro aziendale, sicché difettavano i presupposti del lavoro a progetto e la prestazione doveva considerarsi subordinata. Il ricorrente ha impugnato la decisione per quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla maxisanzione per lavoro nero, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il rapporto risultava da una scrittura datata e da una ricevuta di pagamento; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, perché l'amministrazione avrebbe dovuto provare i singoli giorni di lavoro; 3) violazione delle norme sul contraddittorio e sull'accesso ispettivo, deducendo che il contribuente/datore avrebbe dovuto essere informato fin dall'inizio della verifica; 4) violazione dell'art. 2094 c.c., degli artt. 116 e 2697 c.p.c., assumendo che la subordinazione fosse stata desunta erroneamente dal semplice affiancamento ad altro lavoratore e dal rispetto degli orari aziendali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e quattro i motivi: il primo perché mirava a una rivalutazione del merito dell'accertamento fattuale sulla non opponibilità della scrittura e sulla mancanza di prova degli adempimenti fiscali; il secondo perché non era stato dimostrato che la censura fosse stata proposta nei gradi di merito e comunque contrastava con l'accertamento della Corte territoriale sul numero delle giornate lavorative; il terzo perché la mancata preventiva comunicazione dell'accesso ispettivo non è prevista a pena di nullità e il ricorrente non spiegava quale incidenza avrebbe avuto la sua presenza; il quarto perché contestava una valutazione di merito sull'individuazione degli indici della subordinazione e sulla utilizzabilità del verbale ispettivo, attività riservata al giudice di merito se motivata. Non essendovi difese scritte dell'amministrazione intimata, la Corte non ha provveduto sulle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 convertito nella l. n. 73/2002
invocato dal ricorrente per contestare la maxisanzione per lavoro nero; la Corte non entra nel merito della sua applicazione poiché i motivi sono dichiarati inammissibili
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte osserva che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e che, per il secondo motivo, vi era comunque un accertamento fattuale contrario del giudice di merito
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per contestare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito se congruamente motivate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte qualifica le censure come inammissibili perché dirette contro accertamenti di fatto o perché non decisivi/inidonei a scalfire la decisione
art. 12 l. n. 212/2000
richiamato come norma sullo Statuto del contribuente e sul contraddittorio nell'accesso ispettivo, ma ritenuto non decisivo ai fini della nullità dell'accertamento
art. 7, comma 2, lett. d), d.l. n. 70/2011
citato congiuntamente all'art. 12 l. n. 212/2000 sul tema dell'accesso ispettivo; la Corte nega che la mancata preventiva comunicazione comporti nullità
art. 13 d.lgs. n. 124/2004
richiamato dal ricorrente in materia di ispezioni; la Corte esclude la decisività della censura
art. 2094 c.c.
richiamato per contestare la sussistenza della subordinazione; la Corte afferma che l'individuazione degli indici di subordinazione è questione di merito non censurabile se motivata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- La valutazione circa la sussistenza della subordinazione, l'individuazione dei relativi indici e la lettura delle dichiarazioni rese in sede ispettiva appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente e non contraddittoria.
- La contestazione dell'onere della prova è inammissibile quando si risolve nel tentativo di sovvertire un accertamento di fatto già compiuto dal giudice territoriale; per essere scrutinabile deve evidenziare un vero errore di diritto sulla distribuzione probatoria.
- La mancata preventiva comunicazione dell'accesso ispettivo non determina, di per sé, nullità dell'accertamento se la parte non dimostra quale concreto pregiudizio difensivo ne sia derivato e quale incidenza avrebbe avuto sull'esito della verifica.
- Il verbale ispettivo è liberamente valutabile dal giudice insieme agli altri elementi di prova, e può costituire base del convincimento sulla natura del rapporto di lavoro e sulle violazioni contestate.
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