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Sentenza

Sentenza n. 113/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’aggiudicazione definitiva – intervenuta con Decreto di aggiudicazione del Direttore Centrale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo – Ufficio coordinamento servizio aereo e servizio aeroportuale (di seguito anche solo “Dipartimento Vigili del Fuoco” o “Stazione Appaltante”) n. R.0000462 del 5.8.2024 (di seguito il “Decreto di Aggiudicazione”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea in data 9.10.2024 (Numero di pubblicazione dell'avviso: 607365-2024; Numero dell'edizione della GU S: 197/2024) – in relazione alla “Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 76 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento della fornitura di n. 2 aeromobili antincendio DHC-515 e relativi materiali/attrezzature di supporto”; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi tutti gli atti concernenti il suddetto procedimento e, in particolare: − Decreto a contrarre n. 265 dell’8.5.2024 della Stazione Appaltante (di seguito il “Decreto a contrarre”), mai pubblicato in Gazzetta ufficiale Europea né comunicato alla ricorrente; − lo schema di contratto concordato al tavolo di negoziazione europeo allegato alla mail del 4 aprile 2023 inviata dal Direttore per la gestione delle crisi e rescEU della DG ECHO, allo stato sconosciuto; − i verbali relativi alle sedute della Commissione incaricata di valutare le manifestazioni di interesse con riferimento allo “Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) per rinnovo flotta aerea ad ala fissa del corpo nazionale dei vigili del fuoco”, allo stato sconosciuti; − l’elaborato finale della Commissione incaricata di valutare le manifestazioni di interesse con riferimento all’ “Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) per rinnovo flotta aerea ad ala fissa del corpo nazionale dei vigili del fuoco”, allo stato sconosciuto; − la nota prot. DCEMER/40911 del 14.12.2021 del Presidente della Commissione incaricata di valutare le manifestazioni di interesse con riferimento all’ “Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) per rinnovo flotta aerea ad ala fissa del corpo nazionale dei vigili del fuoco” e, per quanto occorrer possa, della note prot. DCEMER/38136 del 19.11.2021, nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto nelle more sottoscritto in data 27.9.2024, con n. prot. 39039 dalla Stazione Appaltante con la Canadian Commercial Corporation per l’affidamento dell’appalto di cui alla gara oggetto di giudizio e di quello di subappalto eventualmente nelle more sottoscritto; oltre che per la condanna della Stazione Appaltante a: a) a disporre una procedura di gara relativa alla fornitura oggetto di giudizio, con pronuncia a valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito da parte della ricorrente; b) (in subordine) a disporre la riapertura e conclusione, ovvero la riedizione, della consultazione preliminare del mercato, finalizzata alla programmazione della procedura e alla predisposizione degli atti di gara e perseguirà, altresì, lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni del Corpo (Nazionale dei Vigili del Fuoco), tramite l’auspicato ausilio di soggetti qualificati, con pronuncia a valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito da parte della ricorrente; c) (in ulteriore subordine), ad annullare in parte qua il Decreto di aggiudicazione, nella parte in cui non prevede dei meccanismi che evitino il cd. lock-in (diversi da quelli rivendicati in via principale), prevedendo la pianificazione di una “strategia” che consenta di prevedere un percorso di uscita da tale situazione di lock-in; d) (in ultimo subordine) al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per l’illegittima pretermissione dallo svolgimento della piena fornitura di cui alla gara oggetto di giudizio; al risarcimento del danno professionale e d’immagine conseguente alla mancata futura possibilità per la ricorrente di indicare l’aggiudicazione della gara di cui è causa ed il conseguente intero svolgimento della relativa fornitura tra i requisiti di qualificazione delle future gare d’appalto, di analogo oggetto, alle quali intenderà partecipare e al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per la perdita di chance, anche con riferimento ai futuri contratti di fornitura preannunciati dall’Italia e dagli altri paesi europei, e sino al perpetuarsi della situazione di lock-in. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla 19-01 HOLDING S.R.L. il 27 dicembre 2024 per l’annullamento, previa sospensione: - dell’aggiudicazione definitiva – intervenuta con Decreto di aggiudicazione del Direttore Centrale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo – Ufficio coordinamento servizio aereo e servizio aeroportuale (di seguito anche solo “Dipartimento Vigili del Fuoco” o “Stazione Appaltante”) n. R.0000462 del 5.8.2024 (di seguito il “Decreto di Aggiudicazione”;, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea in data 9.10.2024 (Numero di pubblicazione dell'avviso: 607365-2024; Numero dell'edizione della GU S: 197/2024) – in relazione alla “Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 76 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento della fornitura di n. 2 aeromobili antincendio DHC-515 e relativi materiali/attrezzature di supporto”; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi tutti gli atti concernenti il suddetto procedimento e, in particolare: -Decreto a contrarre n. 265 dell’8.5.2024 della Stazione Appaltante (di seguito il “Decreto a contrarre”), mai pubblicato in Gazzetta ufficiale Europea né comunicato alla ricorrente; -lo schema di contratto concordato al tavolo di negoziazione europeo allegato alla mail del 4 aprile 2023 inviata dal Direttore per la gestione delle crisi e rescEU della DG ECHO, allo stato sconosciuto; -i verbali relativi alle sedute della Commissione incaricata di valutare le manifestazioni di interesse con riferimento allo “Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) per rinnovo flotta aerea ad ala fissa del corpo nazionale dei vigili del fuoco”, allo stato sconosciuti; - l’elaborato finale della Commissione incaricata di valutare le manifestazioni di interesse con riferimento all’ “Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) per rinnovo flotta aerea ad ala fissa del corpo nazionale dei vigili del fuoco”, allo stato sconosciuto; - la nota prot. DCEMER/40911 del 14.12.2021 del Presidente della Commissione incaricata di valutare le manifestazioni di interesse con riferimento all’ “Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) per rinnovo flotta aerea ad ala fissa del corpo nazionale dei vigili del fuoco”; nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto nelle more sottoscritto in data 27.9.2024, con n. prot. 39039 dalla Stazione Appaltante con la Canadian Commercial Corporation per l’affidamento dell’appalto di cui alla gara oggetto di giudizio e di quello di subappalto eventualmente nelle more sottoscritto; oltre che per la condanna della Stazione Appaltante a: - disporre l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’impugnata aggiudicazione in favore della Canadian Commercial Corporation (in epigrafe specificata); - dichiarare l’inefficacia del contratto, unitamente agli eventuali affidamenti da esso derivati, ed in particolare del contratto di subappalto indicato nel Decreto di aggiudicazione eventualmente nelle more sottoscritto; - condannare Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico E Della Difesa Civile - Direzione Centrale Per L’emergenza, Il Soccorso Tecnico E L’antincendio Boschivo - Ufficio Coordinamento Servizio Aereo E Soccorso Aeroportuale e il Ministero dell’Interno: a) a disporre una procedura di gara relativa alla fornitura oggetto di giudizio, con pronuncia a valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito da parte della ricorrente; b) (in subordine) a disporre la riapertura e conclusione, ovvero la riedizione, della consultazione preliminare del mercato, finalizzata alla programmazione della procedura e alla predisposizione degli atti di gara e perseguirà, altresì, lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni del Corpo (Nazionale dei Vigili del Fuoco), tramite l’auspicato ausilio di soggetti qualificati, con pronuncia a valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito da parte della ricorrente; c) (in ulteriore subordine), ad annullare in parte qua il Decreto di aggiudicazione, nella parte in cui non prevede dei meccanismi che evitino il cd. lock-in (diversi da quelli rivendicati in via principale), prevedendo la pianificazione di una “strategia” che consenta di prevedere un percorso di uscita da tale situazione di lock-in; d) (in ultimo subordine) al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per l’illegittima pretermissione dallo svolgimento della piena fornitura di cui alla gara oggetto di giudizio; al risarcimento del danno professionale e d’immagine conseguente alla mancata futura possibilità per la ricorrente di indicare l’aggiudicazione della gara di cui è causa ed il conseguente intero svolgimento della relativa fornitura tra i requisiti di qualificazione delle future gare d’appalto, di analogo oggetto, alle quali intenderà partecipare e al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per la perdita di chance, anche con riferimento ai futuri contratti di fornitura preannunciati dall’Italia e dagli altri paesi europei, e sino al perpetuarsi della situazione di lock-in. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla 19-01 HOLDING S.R.L. il 3 luglio 2025 per l’annullamento: del Verbale Di Valutazione Delle Manifestazioni Di Interesse, Allegato_1_It.Dcemer.Registro Ufficiale.U.0015237.21-05.2025.h.10:34, mai notificato e/o comunicato alla ricorrente (anche solo 19-01) e da questa conosciuto solo in quanto depositato nel presente giudizio; nel ricorso n. 11813/2024 proposto per l’annullamento, previa concessione delle idonee misure cautelari, dell’aggiudicazione definitiva – intervenuta con Decreto di aggiudicazione del Direttore Centrale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo – Ufficio coordinamento servizio aereo e servizio aeroportuale (di seguito anche solo “Dipartimento Vigili del Fuoco” o “Stazione Appaltante”) n. R.0000462 del 5.8.2024 (di seguito il “Decreto di Aggiudicazione”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea in data 9.10.2024 (Numero di pubblicazione dell'avviso: 607365-2024; Numero dell'edizione della GU S: 197/2024) – in relazione alla “Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 76 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento della fornitura di n. 2 aeromobili antincendio DHC-515 e relativi materiali/attrezzature di supporto”; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi tutti gli atti concernenti il suddetto procedimento e, in particolare: Decreto a contrarre n. 265 dell’8.5.2024 della Stazione Appaltante (di seguito il “Decreto a contrarre”), mai pubblicato in Gazzetta ufficiale Europea né comunicato alla ricorrente; lo schema di contratto concordato al tavolo di negoziazione europeo allegato alla mail del 4 aprile 2023 inviata dal Direttore per la gestione delle crisi e rescEU della DG ECHO, allo stato sconosciuto; i verbali relativi alle sedute della Commissione incaricata di valutare le manifestazioni di interesse con riferimento allo “Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) per rinnovo flotta aerea ad ala fissa del corpo nazionale dei vigili del fuoco”, allo stato sconosciuti; l’elaborato finale della Commissione incaricata di valutare le manifestazioni di interesse con riferimento all’ “Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) per rinnovo flotta aerea ad ala fissa del corpo nazionale dei vigili del fuoco”, allo stato sconosciuto; la nota prot. DCEMER/40911 del 14.12.2021 del Presidente della Commissione incaricata di valutare le manifestazioni di interesse con riferimento all’ “Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) per rinnovo flotta aerea ad ala fissa del corpo nazionale dei vigili del fuoco”; nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto nelle more sottoscritto in data 27.9.2024, con n. prot. 39039 dalla Stazione Appaltante con la Canadian Commercial Corporation per l’affidamento dell’appalto di cui alla gara oggetto di giudizio e di quello di subappalto eventualmente nelle more sottoscritto; oltre che per la condanna della Stazione Appaltante a; disporre l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’impugnata aggiudicazione in favore della Canadian Commercial Corporation (in epigrafe specificata); dichiarare l’inefficacia del contratto, unitamente agli eventuali affidamenti da esso derivati, ed in particolare del contratto di subappalto indicato nel Decreto di aggiudicazione eventualmente nelle more sottoscritto; condannare Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico E Della Difesa Civile - Direzione Centrale Per L’emergenza, Il Soccorso Tecnico E L’antincendio Boschivo - Ufficio Coordinamento Servizio Aereo E Soccorso Aeroportuale e il Ministero dell’Interno: a) a disporre una procedura di gara relativa alla fornitura oggetto di giudizio, con pronuncia a valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito da parte della ricorrente; b) (in subordine) a disporre la riapertura e conclusione, ovvero la riedizione, della consultazione preliminare del mercato, finalizzata alla programmazione della procedura e alla predisposizione degli atti di gara e perseguirà, altresì, lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni del Corpo (Nazionale dei Vigili del Fuoco), tramite l’auspicato ausilio di soggetti qualificati, con pronuncia a valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito da parte della ricorrente; c) (in ulteriore subordine), ad annullare in parte qua il Decreto di aggiudicazione, nella parte in cui non prevede dei meccanismi che evitino il cd. lock-in (diversi da quelli rivendicati in via principale), prevedendo la pianificazione di una “strategia” che consenta di prevedere un percorso di uscita da tale situazione di lock-in; d) (in ultimo subordine) al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per l’illegittima pretermissione dallo svolgimento della piena fornitura di cui alla gara oggetto di giudizio; al risarcimento del danno professionale e d’immagine conseguente alla mancata futura possibilità per la ricorrente di indicare l’aggiudicazione della gara di cui è causa ed il conseguente intero svolgimento della relativa fornitura tra i requisiti di qualificazione delle future gare d’appalto, di analogo oggetto, alle quali intenderà partecipare e al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per la perdita di chance anche con riferimento ai futuri contratti di fornitura preannunciati dall’Italia e dagli altri paesi europei, e sino al perpetuarsi della situazione di lock-in.

Giustizia amministrativa202411813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando della fornitura di due aeromobili antincendio DHC-515 e relativi materiali e attrezzature di supporto, decreto a contrarre, atti della consultazione preliminare di mercato e contratto stipulato con l'aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l'affidamento diretto, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 76 d.lgs. 36/2023, della fornitura di due aeromobili antincendio DHC-515 alla Canadian Commercial Corporation. Ha dedotto, in particolare, l'insussistenza dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici e dell'infungibilità del bene; il difetto di istruttoria e di motivazione rafforzata; la violazione dei principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità ed evidenza pubblica; l'asserita trasformazione della consultazione preliminare di mercato in una gara non formalizzata, priva di criteri predeterminati; l'omesso aggiornamento della consultazione svolta nel 2021; la creazione o il consolidamento di una situazione di lock-in; l'incompetenza tecnica della commissione incaricata della consultazione; la violazione dell'art. 119 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento integrale della costruzione degli aeromobili alla De Havilland Aircraft of Canada Ltd quale subappaltatrice. Sono state inoltre proposte domande di inefficacia del contratto, reintegrazione in forma specifica e risarcimento del danno. L'amministrazione e le controinteressate hanno eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che gli atti erano stati pubblicati sul sito istituzionale, e l'improcedibilità per mancato superamento della prova di resistenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese. Ha anzitutto escluso la tardività: la pubblicazione sul sito istituzionale non costituisce la forma di pubblicità legale prevista dal d.lgs. 36/2023 e, per una procedura negoziata senza bando, il termine decorre dalla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione nelle forme previste dal codice, avvenuta il 9 ottobre 2024. Ha inoltre ritenuto procedibile il ricorso, perché la contestazione investiva alla radice la mancata indizione della gara e non la sola correttezza dei punteggi, sicché non era richiesta la prova che la ricorrente avrebbe certamente conseguito l'aggiudicazione. Nel merito, il Collegio ha qualificato la consultazione preliminare di mercato come pre-fase eventuale e facoltativa, autonoma rispetto alla successiva procedura di affidamento e non finalizzata all'aggiudicazione. Essa può tuttavia essere utilizzata per accertare l'infungibilità del bene e motivare il ricorso alla procedura negoziata senza bando. Tale deroga è eccezionale e richiede un'istruttoria concreta e una motivazione rafforzata, riferite alle caratteristiche del mercato e alle sue dinamiche. Nel caso concreto, il decreto a contrarre non si fondava esclusivamente sulla consultazione del 2021, ma anche sull'adesione dell'Italia al progetto europeo rescEU, sul finanziamento europeo e sulle specifiche tecniche individuate dal gruppo di lavoro europeo. Il DHC-515 è stato ritenuto l'unica soluzione allora disponibile in possesso dei requisiti tecnici richiesti, inclusa la certificazione aeronautica pertinente. La proposta della ricorrente, invece, riguardava un velivolo ancora progettuale, mai costruito e privo della certificazione richiesta, con tempi di realizzazione e certificazione incerti. Le circa quaranta modifiche apportate al modello certificato CL-415 non hanno escluso la possibilità di costruire il velivolo sulla base della certificazione di tipo esistente; le eventuali certificazioni aggiuntive riguardavano le singole modifiche e non impedivano, in caso di mancato rilascio, la costruzione del velivolo senza di esse. Sono state quindi ritenute infondate le censure di difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento e incompetenza della commissione, quest'ultima dedotta senza adeguato supporto argomentativo. È stata respinta anche la tesi secondo cui la consultazione preliminare si sarebbe trasformata in una gara, poiché mancavano una procedura selettiva e una decisione di aggiudicazione nell'ambito della consultazione; l'acquisto dei due aeromobili era invece collegato al distinto progetto europeo rescEU. Quanto al lock-in, il TAR ha riconosciuto che tale rischio può richiedere future strategie di uscita, ma ha ritenuto adeguata la previsione di una nuova consultazione di mercato prima dell'eventuale rinnovo integrale della flotta. Il contratto impugnato riguardava soltanto due aeromobili destinati al progetto europeo e non attivava opzioni per l'acquisto degli ulteriori velivoli della flotta nazionale. È stata infine respinta la censura relativa all'art. 119 d.lgs. 36/2023. Il contratto è stato qualificato come fornitura o compravendita di aeromobili, con prevalenza del dare sul facere, e non come appalto di lavori soggetto alle limitazioni sul subappalto. La Canadian Commercial Corporation conservava inoltre la responsabilità complessiva verso l'amministrazione per consegna, assistenza, caratteristiche tecniche, ritardi, modifiche e inadempimenti della produttrice. Il rigetto della domanda di annullamento ha comportato anche il rigetto delle domande di inefficacia del contratto e di risarcimento, da esse dipendenti.

Norme richiamate

  • artt. 27, 84 e 85 d.lgs. 36/2023

    La pubblicazione sul sito istituzionale non sostituisce le forme di pubblicità legale previste dal codice dei contratti pubblici; per gli atti di gara rilevano gli adempimenti di pubblicazione europea e nazionale previsti dal codice.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    La comunicazione dell'aggiudicazione costituisce, insieme agli altri adempimenti previsti dal codice, riferimento per la decorrenza dei termini di impugnazione.

  • art. 111 d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante che aggiudica un contratto deve inviare l'avviso secondo le modalità di pubblicazione previste dall'art. 84, a tutela della trasparenza e della difesa degli interessi rilevanti.

  • art. 120 c.p.a.

    Nel rito appalti il termine di impugnazione decorre dagli adempimenti di comunicazione o messa a disposizione previsti dal codice; in caso di mancata pubblicazione del bando, l'aggiudicazione può essere contestata entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione nelle forme legali, ovvero entro sei mesi dalla stipula in caso di omessa pubblicazione anche dell'avviso.

  • art. 77 d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti programmati e dei relativi requisiti.

    La consultazione preliminare è una fase eventuale e facoltativa, autonoma dalla gara, utilizzabile anche per acquisire elementi sull'infungibilità della prestazione, purché non falsi la concorrenza e rispetti trasparenza e non discriminazione.

  • art. 76 d.lgs. 36/2023

    La procedura negoziata senza pubblicazione di bando ha natura eccezionale e può essere utilizzata, tra l'altro, quando la concorrenza è assente per motivi tecnici; l'infungibilità deve essere accertata concretamente e sostenuta da istruttoria e motivazione rafforzate.

  • art. 119 d.lgs. 36/2023

    Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

    La disciplina del subappalto non si applica automaticamente a una fornitura caratterizzata dalla prevalenza del dare sul facere. Occorre verificare la causa concreta, la prevalenza della trasformazione o lavorazione e l'assunzione del rischio dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    La censura relativa alla competenza dei componenti della commissione è stata respinta perché dedotta senza specifiche argomentazioni idonee a dimostrarne l'incompetenza.

Massime di principio

  • La consultazione preliminare di mercato è una pre-fase eventuale e facoltativa, autonoma rispetto alla successiva procedura di affidamento e non finalizzata all'aggiudicazione; la partecipazione dell'operatore economico non gli attribuisce, di per sé, una posizione differenziata rispetto alla futura scelta della stazione appaltante.
  • La procedura negoziata senza pubblicazione di bando per assenza di concorrenza per motivi tecnici è una deroga eccezionale al principio di massima concorrenza e richiede un accertamento concreto dell'infungibilità, fondato sulle caratteristiche del mercato e sulle sue dinamiche, nonché una motivazione rafforzata nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.
  • Gli esiti di una consultazione preliminare possono fondare la motivazione dell'affidamento senza gara, ma non costituiscono un presupposto indefettibile di tale scelta: anche in assenza di consultazione, la stazione appaltante deve comunque dimostrare con istruttoria e motivazione specifiche la ricorrenza dei presupposti dell'art. 76 d.lgs. 36/2023.
  • La contestazione della mancata indizione della gara, incidendo sulla legittimità della procedura alla radice e mirando alla sua riedizione, non è soggetta alla prova di resistenza propria delle censure rivolte soltanto ai punteggi o alla graduatoria di una gara già svolta.
  • Ai fini della distinzione tra subappalto e fornitura, occorre guardare alla causa concreta e alla prevalenza del dare sul facere: la mera costruzione del bene da parte di un soggetto diverso dall'aggiudicatario non integra necessariamente subappalto quando l'aggiudicatario resta responsabile verso l'amministrazione dell'intera prestazione e acquisisce il prodotto nell'ambito della propria organizzazione contrattuale.
  • Il rischio di lock-in non rende di per sé illegittimo l'affidamento senza gara, quando l'amministrazione abbia accertato l'attuale assenza di alternative tecnicamente idonee; resta tuttavia necessario programmare, per gli affidamenti futuri, strategie e nuove consultazioni volte ad aprire il mercato e consentire l'ingresso di potenziali concorrenti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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