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Sentenza

Sentenza del 11/07/2019 n. 18608 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato induttivamente il reddito d'impresa dichiarato per il 2006, elevandolo da Euro 28.300,00 a Euro 270.637,00, con conseguenti maggiori imposte Irpef, Iva e Irap. L'accertamento si fondava sulle gravi irregolarità nella tenuta della contabilità, sul rinvenimento nel computer aziendale di un file denominato "elenco preventivi", ritenuto contabilità parallela o "contabilità in nero", e su ulteriori incongruenze relative a fatture, conti bancari, cassa, pagherò e giacenze di magazzino. Il contribuente contestava sia il superamento del termine previsto dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente, sia l'assenza dei presupposti per l'accertamento induttivo e la conseguente inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 12, comma 5, della legge n. 212 del 2000 riguarda esclusivamente i giorni lavorativi di effettiva permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, non la durata complessiva della procedura ispettiva; inoltre, il suo eventuale superamento non comporta automaticamente né la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento né la nullità dell'avviso, in assenza di una specifica sanzione normativa. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, poiché i file informatici e gli altri elementi raccolti costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti. Il contribuente, non avendo fornito una prova contraria concreta e specifica, era gravato dell'onere di contestare efficacemente la pretesa. T.F. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 5, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi; prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine.

    Il limite riguarda la permanenza effettiva dei verificatori presso la sede del contribuente e non la durata complessiva delle indagini. Non è un termine perentorio la cui violazione determini automaticamente la nullità dell'accertamento.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento induttivo del reddito quando le irregolarità contabili, anche unitamente ad altri elementi presuntivi, rendono inattendibile la contabilità ufficiale. Una contabilità parallela o in nero può legittimare tale metodo.

  • Artt. 54 e 56, D.P.R. n. 633 del 1972

    Sono stati richiamati con riferimento alla rettifica dell'Iva e alla contestazione dei presupposti dell'accertamento induttivo; la Corte ha ritenuto applicabile la metodologia adottata dall'Amministrazione sulla base delle irregolarità riscontrate.

  • Art. 2697 cod. civ.

    Dopo che l'Amministrazione abbia fornito presunzioni gravi, precise e concordanti, spetta al contribuente fornire una prova contraria concreta, specifica e documentata.

  • Art. 2729 cod. civ.

    Le presunzioni semplici possono costituire prova quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. La valutazione deve riguardare complessivamente i dati disponibili, inclusi documenti informatici, irregolarità contabili e incongruenze finanziarie.

Massime di principio

  • Il termine di permanenza dei verificatori presso la sede aziendale non coincide con la durata totale della verifica: occorre conteggiare i soli giorni lavorativi di effettiva presenza nei locali del contribuente, considerando anche eventuali proroghe legittime.
  • Il superamento del termine di permanenza non rende automaticamente nullo l'avviso di accertamento né inutilizzabili gli elementi acquisiti, salvo che una specifica norma preveda tale sanzione o siano coinvolti diritti fondamentali come domicilio o libertà personale.
  • File informatici, appunti, elenchi di preventivi o altri documenti extracontabili possono costituire contabilità in nero e avere valore presuntivo, anche se non sono formalmente registri contabili.
  • L'accertamento induttivo è legittimo quando la contabilità ufficiale è inattendibile per irregolarità gravi e viene corroborata da ulteriori elementi, quali incongruenze tra fatture, conti bancari, cassa, magazzino e dati informatici.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia fornito un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, il contribuente deve spiegare e documentare specificamente l'origine dei dati contestati; una contestazione generica dell'accertamento normalmente non è sufficiente.
  • Il giudice di legittimità non rivaluta liberamente i fatti e le prove già esaminate dal giudice di merito, purché la motivazione sia coerente, non apparente e dia conto degli elementi principali posti a fondamento della decisione.

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