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Sentenza

Sentenza del 15/05/2018 n. 4685 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Tributi erariali e locali - contributi consortili e tasse automobilistiche - termine di costituzione in giudizio - mediazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’intimazione di pagamento eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle richiamate, sostenendo il decorso dei termini prescrizionali di 3, 5 e 10 anni. È stata inoltre affrontata la questione del termine di costituzione in giudizio nell’ambito della procedura di reclamo-mediazione prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.

La decisione

L’appello è stato accolto per intervenuta prescrizione dei crediti. Il giudice ha ritenuto rispettato il termine di costituzione in giudizio, chiarendo che, nella disciplina vigente, la proposta di mediazione è facoltativa e deve essere espressamente formulata, mentre la funzione di reclamo, diretta a sollecitare l’autotutela dell’Amministrazione finanziaria, resta obbligatoria. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, poiché la prescrizione riguarda il rapporto tributario tra contribuente ed enti impositori, non la fase esecutiva di competenza dell’agente della riscossione.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione vigente prevede che il ricorso possa contenere una proposta di mediazione; il verbo "può" si riferisce alla proposta di mediazione e non alla funzione di reclamo.

    Per le controversie di valore non superiore a Euro 20.000,00, la mediazione è facoltativa e deve essere richiesta espressamente, mentre il reclamo conserva carattere obbligatorio quale strumento per sollecitare l’autotutela dell’Amministrazione finanziaria. La costituzione in giudizio è quindi tempestiva quando rispetta il termine decorrente dalla conclusione della fase di reclamo.

  • Disciplina della prescrizione dei crediti tributari e locali

    Termini di prescrizione di 3, 5 e 10 anni, applicabili in relazione alla diversa natura dei crediti.

    La mancata riscossione del credito entro il termine prescrizionale applicabile comporta l’estinzione della pretesa, purché non siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette al procedimento di reclamo, il reclamo deve essere considerato obbligatorio, mentre la proposta di mediazione è facoltativa e deve risultare espressamente dal ricorso.
  • La tempestività della costituzione in giudizio va valutata tenendo conto del periodo dedicato alla procedura di reclamo, secondo i termini previsti dalla disciplina applicabile.
  • La prescrizione deve essere verificata in base alla natura del singolo credito: non esiste necessariamente un unico termine per tutte le somme richieste in una cartella.
  • Chi eccepisce la prescrizione deve considerare anche gli eventuali atti validamente notificati che possano aver interrotto o sospeso il decorso del termine.
  • Quando la contestazione riguarda l’esistenza o la prescrizione del credito tributario, il legittimato passivo principale è l’ente impositore; l’agente della riscossione può essere escluso se non vengono contestati vizi propri della fase esecutiva o della riscossione.

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