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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18517/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della "quota B" del supplemento di pensione ex ENPALS di una pensionata iscritta al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con richiesta di calcolo senza applicare il massimale retributivo previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7. La Corte d'appello aveva confermato il diritto della pensionata alla riliquidazione e alle differenze conseguenti, ritenendo che il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile valesse solo per la "quota A" e non anche per la "quota B", disciplinata dai criteri introdotti dal D.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, e del D.lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4, sostenendo che non vi fosse stata alcuna abrogazione tacita del massimale pensionabile e che la disciplina previgente dovesse continuare ad applicarsi anche alla quota B. La controricorrente ha replicato richiamando il testo dell'art. 4, comma 8, del D.lgs. n. 182 del 1997 e la pretesa necessità di equiparare il massimale pensionabile a quello contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'applicazione del massimale retributivo alla quota B. Ha affermato che il limite di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, non è stato abrogato per incompatibilità dal D.lgs. n. 182 del 1997 e continua a operare anche nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il vizio denunciato dall'INPS per violazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

  • D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7

    Il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile resta operante anche per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.

  • D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 8

    Disciplina il massimale contributivo per gli iscritti al Fondo già presenti al 31 dicembre 1995.

  • D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10

    Ha rimodulato il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile senza abrogarlo per la quota B.

  • D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 14

    Riguarda gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995 o coloro che optano per il sistema contributivo.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12

    Richiamato per le aliquote di rendimento e la tabella generale del sistema di calcolo.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. a

    Definisce la quota A come anzianità contributive anteriori al 1 gennaio 1993.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. b

    Definisce la quota B come anzianità contributive successive al 1 gennaio 1993.

  • L. 22 dicembre 2011, n. 214

    Ha convertito il D.L. n. 201 del 2011 che ha comportato il subentro dell'INPS nella gestione speciale.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21

    Disposto il subentro dell'INPS nella gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22

    La Corte esclude che tale norma abbia imposto l'equiparazione del massimale pensionabile a quello contributivo.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, commi 6-10

    Richiamati come cornice della riforma orientata al rigore e alla stabilizzazione della spesa previdenziale.

  • art. 76 Cost.

    La Corte esclude una violazione della legge delega e quindi del parametro costituzionale.

  • art. 38 Cost.

    È richiamato per ribadire che il sistema deve mantenere un adeguato bilanciamento e non compromettere le finalità previdenziali.

Massime di principio

  • Nel sistema previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, la disciplina del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile non si considera superata per effetto delle riforme successive se manca un'abrogazione espressa o un'incompatibilità testuale insuperabile.
  • La distinzione tra quota A e quota B della pensione non implica, di per sé, che il limite alla retribuzione pensionabile valga solo per la prima: occorre verificare se la normativa sopravvenuta abbia effettivamente eliminato il precedente massimale, cosa che non accade se il legislatore lo conferma o lo rimodula senza sopprimerlo.
  • In presenza di una disciplina previdenziale speciale, l'interprete deve privilegiare una lettura che conservi il bilanciamento complessivo tra prestazioni, contribuzione e sostenibilità del sistema, evitando interpretazioni che producano squilibri irragionevoli tra quota A e quota B.
  • Il rinvio alle aliquote di rendimento non comporta automaticamente l'eliminazione del precedente limite alla retribuzione pensionabile, quando la norma di riforma non contiene una previsione espressa di abrogazione o sostituzione integrale del massimale.
  • La legge delega e i criteri direttivi in materia previdenziale devono essere letti in modo conforme all'esigenza di equilibrio delle gestioni e di contenimento della spesa, sicché non è consentita un'interpretazione del decreto delegato che introduca, per via interpretativa, un regime più favorevole non previsto dal legislatore.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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