Cassazione Penale, Ordinanza n. 30963/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta e logicamente coerente. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva definito per il reato di calunnia. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione riproponevano questioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza introdurre censure consentite in sede di legittimità. La Corte rileva che le doglianze erano meramente riproduttive e riguardavano profili già vagliati con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con le emergenze probatorie e immuni da illogicità, anche quanto agli elementi soggettivi del reato e al giudizio di equivalenza tra circostanze.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la motivazione della sentenza impugnata sia puntuale, giuridicamente corretta, coerente con le risultanze processuali e immune da manifeste incongruenze logiche.
- La doglianza relativa agli elementi soggettivi del reato e al giudizio sulle circostanze non è scrutinabile se formulata in modo meramente reiterativo e non idoneo a denunciare un vero errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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