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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28614/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Brindisi. La Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione perché il difensore dell'imputato, assente in udienza, aveva depositato il mandato per impugnare rilasciato dopo la sentenza senza il mandato specifico previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto che la dichiarazione di assenza era errata: pur assente, egli si era avvalso in udienza di un procuratore speciale che aveva chiesto per suo conto il rito abbreviato, circostanza che, ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., qualifica l'imputato come "presente" e rende inapplicabile la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, secondo l'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., l'imputato rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale deve considerarsi presente: pertanto la dichiarazione di assenza del GUP non poteva produrre gli effetti di cui all'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello per la nuova delibazione dell'impugnazione, libera nel suo esito ma priva del vizio rilevato.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    La Corte ha ritenuto che questa norma non si applica quando l'imputato è da considerarsi presente in virtù dell'essere rappresentato in udienza da procuratore speciale che ha chiesto un rito speciale; dunque la causa di inammissibilità non può essere invocata.

  • art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    "è considerato presente l'imputato che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale"

    La Corte ha applicato letteralmente questa disposizione per affermare che la scelta del rito abbreviato da parte del procuratore speciale fa considerare l'imputato presente, escludendo gli effetti processuali della dichiarazione di assenza.

  • artt. 642 e 423 cod. pen.

    Reati per i quali il GUP aveva condannato l'imputato in primo grado (furto e altro specificato nella sentenza di primo grado). Citati come oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 1387 e segg. cod. civ.; art. 1393 cod. civ.

    Riferimento ai poteri e all'efficacia della procura speciale: il procuratore speciale agisce come se fosse l'imputato e può esercitare diritti processuali in suo nome, principio utilizzato dalla Corte per sostenere la considerazione di "presenza" dell'imputato.

Massime di principio

  • Quando un imputato è rappresentato in udienza da un procuratore speciale che richiede un procedimento speciale (es. rito abbreviato), la legge (art. 420, comma 2-ter, c.p.p.) lo considera presente: le dichiarazioni formali di assenza del giudice di merito non impediscono automaticamente l'esercizio dei rimedi impugnatori.
  • La causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (mancanza del mandato specifico dopo sentenza) non può essere applicata se l'imputato deve considerarsi presente per avere nominato un procuratore speciale finalizzato all'opzione per un rito speciale.
  • Prima di dichiarare inammissibile un'impugnazione per vizi formali relativi alla presenza/mandato, il giudice deve verificare se, per effetto di norme speciali o della procura speciale, l'imputato debba essere considerato presente in udienza.
  • In caso di erronea declaratoria di assenza e conseguente inammissibilità, la via corretta è l'annullamento con rinvio per nuova valutazione, non l'estinzione automatica del diritto di impugnazione.
  • È importante per la difesa documentare tempestivamente il conferimento e l'ambito della procura speciale (deposito dell'atto di nomina) per evitare contestazioni sulla legittimità delle scelte processuali operate dal procuratore.

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