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Ordinanza

Ordinanza n. 221/2026 - Latina, Sezione 1

per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 21 maggio 2015, volta a conseguire il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di n. 17 unità abitative in località Piana in Formia, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202200590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza emessa nel giudizio sul silenzio dell'amministrazione comunale, la cui esecuzione è stata affidata a un commissario ad acta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cooperativa edilizia)

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Formia sull'istanza del 21 maggio 2015, diretta al conseguimento del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di 17 unità abitative in località Piana, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso. Nel presente giudizio il commissario ad acta ha depositato la relazione finale, rappresentando la conclusione dell'incarico e l'integrale esecuzione della sentenza mediante il deposito del permesso di costruire n. 71073 del 5 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dato atto dell'avvenuta integrale esecuzione della sentenza, sulla base della relazione finale del commissario ad acta e del deposito del permesso di costruire. Ha inoltre esaminato l'istanza di liquidazione presentata dal commissario ad acta e, considerata la complessità dell'incarico, ha liquidato in suo favore € 10.192,76 per onorari e spese sostenute, oltre agli oneri previdenziali e fiscali, ponendo il relativo onere a carico del Comune di Formia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta documenta l'integrale esecuzione della sentenza mediante l'adozione o il deposito dell'atto dovuto, il giudice dà atto dell'avvenuta esecuzione e della conclusione dell'incarico commissariale.
  • Le spese e gli onorari del commissario ad acta possono essere liquidati dal giudice dell'ottemperanza in relazione alla complessità dell'incarico e posti a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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