Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1457/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1538/2025, recante condanna al riconoscimento di € 500,00 sulla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1538/2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditarle sulla carta elettronica del docente l’importo di € 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi legali dal sorgere del diritto fino al soddisfo. Ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, condanna alle spese e applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. La sentenza di cognizione era stata ritualmente notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di corrispondere le somme dovute secondo le modalità stabilite dalla sentenza del Tribunale di Agrigento, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, imponendo l’esecuzione sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata tramite PAT e non percepirà compensi, trattandosi di dipendente pubblico appartenente alla struttura debitrice. È stata rigettata la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché le somme dovute producono già interessi dal sorgere del diritto fino all’effettivo pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirne l’attuazione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la condanna al pagamento di una penalità di mora; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché il credito riconosciuto dal giudicato produce già interessi fino all’effettivo pagamento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione, unitamente alla notificazione della decisione e al suo passaggio in giudicato, ha consentito di ritenere integrati i presupposti per l’azione di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014 e successive modifiche

    È stato utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione e divenuta eseguibile, non viene spontaneamente eseguita entro il termine di legge, il creditore può chiedere l’ottemperanza per ottenere l’ordine giudiziale di conformazione dell’amministrazione al giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare fin d’ora un commissario ad acta, destinato a esercitare i poteri sostitutivi in caso di inutile decorso del termine, subordinando l’intervento commissariale alla richiesta della parte interessata.
  • La nomina del commissario ad acta può riguardare un dirigente o funzionario appartenente alla struttura amministrativa debitrice, purché dotato delle competenze necessarie e autorizzato, se previsto, a delegare gli adempimenti sostitutivi.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è dovuta quando, in relazione alla natura pecuniaria dell’obbligazione, il credito riconosciuto dal giudicato produce già interessi dal sorgere del diritto sino all’effettivo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.