Cassazione Civile, Ordinanza n. 05303/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una società acquirente, con sede in Turchia, propose opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla fornitrice per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di dispositivi digitali, pannelli operatore e materiale elettrico destinati a un sistema di gestione dell’impianto elettrico di imbarcazioni. L’opponente dedusse che il sistema aveva presentato sin dall’origine gravi malfunzionamenti, tali da imporre ripetuti interventi tecnici e, infine, la sostituzione del sistema con uno tradizionale, con restituzione dei componenti smontati o in magazzino. Eccepì altresì il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo la competenza del giudice turco, e chiese la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. La fornitrice resistette e domandò a sua volta il pagamento di somme per ordini cancellati e il risarcimento del danno. Il Tribunale dichiarò la giurisdizione italiana, revocò il decreto ingiuntivo ma condannò l’opponente al pagamento del corrispettivo residuo e dichiarò inammissibili le domande risarcitorie. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione, ritenendo sussistente la giurisdizione italiana e insussistente la prova di un inadempimento grave idoneo a giustificare la risoluzione, oltre a confermare l’inammissibilità della domanda di danni per difetto di specificazione del petitum. In cassazione furono proposti quattro motivi: violazione delle norme sulla giurisdizione internazionale, violazione delle norme sulla risoluzione e garanzia per vizi, erronea ripartizione dell’onere della prova, e violazione delle norme processuali per l’inammissibilità della domanda risarcitoria qualificata dalla ricorrente come eccezione riconvenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che, in una controversia contrattuale tra un soggetto non domiciliato in uno Stato membro e una controparte che agisce per il prezzo di una compravendita internazionale, la giurisdizione si determina secondo l’art. 3, comma 2, della l. n. 218/1995 e, per il criterio del luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica, secondo i criteri eurounitari vigenti ratione temporis. Poiché l’obbligazione caratterizzante era la fornitura dei beni, e la consegna era avvenuta in Turchia presso la sede/azienda dell’acquirente, la giurisdizione italiana è stata esclusa. Restano assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso, attinenti al merito della lite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio per difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana. Le spese sono state compensate per la complessità della questione trattata.
Norme richiamate
art. 3 l. 31 maggio 1995, n. 218
Il comma 2 richiama, per le materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, i criteri di collegamento eurounitari; la giurisdizione italiana va quindi verificata secondo tali criteri anche quando il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro.
art. 5, n. 1, lett. a), Regolamento CE n. 44/2001
Per le controversie contrattuali il luogo di esecuzione rilevante è quello della specifica obbligazione dedotta in giudizio, ma, nella compravendita, il criterio speciale per la consegna dei beni prevale sul criterio generale.
art. 5, n. 1, lett. b), Regolamento CE n. 44/2001
Nella compravendita di beni il luogo di esecuzione è quello della consegna dei beni, individuato nel luogo di recapito finale in cui la merce entra nella disponibilità materiale dell’acquirente.
art. 6 Regolamento UE n. 1215/2012
Quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge nazionale, che per l’Italia rinvia ai criteri di cui all’art. 3 l. n. 218/1995.
art. 68 Regolamento CE n. 44/2001
Il richiamo alla Convenzione di Bruxelles opera nei limiti in cui il regolamento sostituisce la convenzione tra Stati membri; la Corte valorizza il passaggio interpretativo verso il regolamento successivo.
art. 57 Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980
La Corte esclude che tale disposizione possa essere usata per determinare la giurisdizione, trattandosi di norma di disciplina sostanziale della vendita internazionale e non di riparto di giurisdizione.
art. 641 cod. proc. civ.
La ricorrente aveva dedotto la violazione della norma nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma tale profilo resta assorbito dall’accoglimento del motivo sulla giurisdizione.
artt. 1453 e 1492 cod. civ.
Richiamati per la domanda di risoluzione e per la garanzia per vizi; la loro applicazione resta assorbita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 2697 cod. civ.
Invocato per contestare la ripartizione dell’onere della prova sui vizi e sul malfunzionamento; il motivo è assorbito.
artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ.
Invocati contro la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento; il motivo è assorbito.
art. 3-bis, comma 5, lett. g), l. 21 gennaio 1994, n. 53
L’omessa inserzione dell’attestazione di conformità nella relata di notifica è considerata mera irregolarità non invalidante, sanata dal successivo deposito.
art. 365 cod. proc. civ.
La specialità della procura è ritenuta integrata dalla congiunzione materiale al ricorso e dal riferimento al giudizio di cassazione.
art. 366, n. 1, cod. proc. civ.
L’omessa indicazione della partita IVA o del codice fiscale non determina nullità del ricorso se l’identità delle parti è comunque agevolmente ricostruibile.
Massime di principio
- Nel contenzioso contrattuale internazionale, quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la giurisdizione del giudice italiano si determina applicando l’art. 3, comma 2, l. n. 218/1995 e, per i criteri di collegamento delle materie già ricadenti nella Convenzione di Bruxelles, i criteri eurounitari trasfusi nel regolamento applicabile.
- Nella compravendita di beni, il luogo di esecuzione rilevante ai fini del forum contractus è quello della consegna dei beni, inteso come luogo di recapito finale e di effettiva acquisizione materiale della merce da parte dell’acquirente, non il luogo in cui il venditore ha la propria sede.
- Per individuare il giudice competente non si deve fare ricorso a norme di diritto sostanziale che regolano il contratto, se la questione è quella del riparto di giurisdizione; la norma sostanziale può servire solo come parametro di determinazione dell’obbligazione caratteristica, non come criterio autonomo di giurisdizione.
- In presenza di una domanda di merito che risulti assorbita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione, i motivi che investono risoluzione, vizi, onere della prova e ammissibilità di domande riconvenzionali restano privi di esame.
- Nel giudizio di cassazione, irregolarità formali della notificazione o della procura non determinano inammissibilità quando non incidono sulla riferibilità dell’atto alla parte e sulla certezza del conferimento del mandato.
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