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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47045/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che, in esito al giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva rigettato l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. per il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione. La ricorrente lamentava violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. e vizio di motivazione: sosteneva che non potevano ascriversi a lei dichiarazioni false (le sentenze di assoluzione non avrebbero accertato che la persona menzionata nelle intercettazioni fosse la ricorrente, ma avevano soltanto rilevato la genericità e incertezza delle frasi) e che le presunte "frequentazioni" con soggetti legati alla cosca Veneruso si riferivano a un unico episodio spiegabile con rapporti di parentela con Milone Paolo.

La decisione

Ricorso rigettato come infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'indennizzo per ingiusta detenzione, il giudice deve effettuare una valutazione ex ante e autonoma per stabilire se la condotta del richiedente abbia concorso, con dolo o colpa grave, a ingenerare la falsa apparenza dell'illiceità. Pur nell'ambito dell'assoluzione penale, la Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalla Cerullo al Giudice per le indagini preliminari (in particolare la spiegazione inventata circa la "vendita di un'autovettura" e la qualificazione della "mesata") fossero generiche, non verificabili e tali da creare la falsa apparenza della sua appartenenza alla cosca Veneruso (configurando quindi un comportamento idoneo a dare causa alla misura cautelare). La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta congrua e coerente, e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art. 314 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione; il giudice deve valutare se il richiedente abbia concorso con dolo o colpa grave a dare causa all'ingiusta detenzione, effettuando una valutazione ex ante autonoma rispetto al giudizio penale.

  • art. 125 cod.proc.pen.

    Richiamata dalla ricorrente in relazione al vizio di motivazione; nella vicenda la Corte non ha accolto la censura, ritenendo la motivazione della Corte territoriale conforme ai requisiti richiesti.

  • art. 416-bis cod.pen.

    Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la condotta della ricorrente avesse creato la falsa apparenza della sua intraneità alla cosca e della percezione di un "stipendio" mensile, elementi che giustificavano l'adozione della misura cautelare nella prospettiva ex ante.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Disposizione che prevede la condanna alle spese processuali della parte soccombente; applicata contro la ricorrente dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio per il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione il giudice compie una valutazione ex ante e autonoma, volta a verificare se la condotta del richiedente abbia contribuito a ingenerare la falsa apparenza della configurabilità del reato, anche se poi l'imputato sia stato assolto.
  • Dichiarazioni rese dall'indagato/imputato e comportamenti extraprocedimentali possono integrare la causa ostativa all'indennizzo se, valutati ex ante, mostrano dolo o colpa grave idonei a creare la falsa apparenza del reato.
  • La mera assoluzione penale non esclude automaticamente la responsabilità ostativa ai fini dell'indennizzo: il giudice civile o cautelare o del merito amministrativo può comunque ritenere che certi comportamenti abbiano legittimato, seppur erroneamente, l'intervento cautelare.
  • Possono essere utilizzate, nella valutazione ai fini dell'indennizzo, le prove raccolte in fase d'indagine purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa nel dibattimento; va comunque preservata la funzione autonoma della valutazione ex ante.
  • Se la parte ricorrente contesta la motivazione del giudice di merito, la Corte di rinvio può integrare o formulare nuove argomentazioni non censurate dalla Corte di legittimità e pervenire allo stesso risultato decisionale, purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.

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