Cassazione Penale, Sentenza n. 47680/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per violazione dell'art. 650 c.p. con due motivi: (1) nullità o inefficacia della notificazione dell'ordine di presentarsi perché il biglietto di convocazione era stato consegnato al padre, preposto alla vendita nell'esercizio commerciale, mentre il destinatario era assente; contestata altresì la mancata redazione della relata prescritta dall'art. 148 c.p.p. e la mancata chiusura in plico con indicazione del numero cronologico; (2) carenza del presupposto dell'ordine "legalmente dato" ai sensi dell'art. 650 c.p., poiché l'invito conteneva solo riferimenti generici all'acquisizione di informazioni relative a un p.v.c. e a una contestazione amministrativa del 2017, senza esplicitare finalità riconducibili a giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene; inoltre l'adempimento richiesto non sarebbe stato necessario per l'esecuzione dell'attività di confisca e distruzione che l'autorità poteva svolgere autonomamente.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato la censura relativa alla conoscenza dell'atto (primo motivo), ritenendo credibile che la notifica, effettuata mediante consegna al padre preposto alla vendita, abbia potuto assicurare la conoscenza dell'ordine da parte dell'imputato. Invece ha accolto il secondo motivo: l'invito era troppo generico e non esplicava i motivi tassativi previsti dall'art. 650 c.p. (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene) né risultava necessario per il conseguimento degli scopi che l'autorità pretendeva; pertanto l'ordine non poteva ritenersi "legalmente dato" e mancavano i presupposti per la contravvenzione. Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p., perché il fatto non sussiste. Si rileva inoltre che la precedente imputazione relativa alla custodia del prodotto sequestrato era stata definitivamente prosciolta o dichiarata non punibile e ciò escludeva ulteriori rilievi penali connessi.
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che l'inosservanza integra reato solo quando l'ordine sia "legalmente dato": occorre che l'atto contenga (o renda chiaramente desumibili) le ragioni connesse ai fini di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene e che l'ordine sia necessario e non meramente volto all'acquisizione di informazioni ottenibili autonomamente dall'autorità
art. 148 c.p.p.
Richiamata nella doglianza relativa alla forma della notificazione: la Corte valuta la rilevanza delle eventuali irregolarità formali della relata solo alla luce della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario
art. 171 c.p.p.
Citato tra le norme processuali riguardanti notificazioni e comunicazioni; la decisione evidenzia che le carenze formali non sono decisive se dalla vicenda emerge comunque la conoscenza dell'atto
art. 131-bis cod. pen.
Norma applicata in sede di merito per la particolare tenuità del fatto con riferimento al capo B; la Cassazione ricorda che quel risultato processuale (non punibilità) incide sulla impossibilità di duplicare l'addebito con la contravvenzione ex art. 650 per fatti collegati
art. 34 cod. pen.
Richiamato nel contesto della custodia del prodotto sequestrato: la Corte segnala che il proscioglimento dall'imputazione relativa agli obblighi di custodia esclude ulteriori rilievi penali collegati
art. 620, lett. l) c.p.p.
Norma procedurale applicata per disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste
Cost., artt. 24 e 111; CEDU, art. 6
Richiamate nelle censure difensive in tema di garanzie processuali e diritto a un processo equo; la Corte valuta tali profili alla luce delle risultanze sulla conoscenza dell'atto e sulla legittimità dell'ordine
Massime di principio
- Per integrare il reato di cui all'art. 650 c.p. l'ordine deve essere "legalmente dato": l'atto deve contenere o rendere chiaramente desumibili le ragioni pubbliche (giustizia, ordine pubblico, sicurezza, igiene) che giustificano la prestazione richiesta.
- Un invito generico volto solo all'acquisizione di informazioni, senza finalità pubbliche esplicitate, non costituisce ordine idoneo ai fini dell'art. 650 c.p.
- Se l'adempimento richiesto dall'autorità può essere raggiunto autonomamente senza la cooperazione del destinatario, l'inottemperanza non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.
- Le irregolarità formali nella notifica (es. mancanza di relata o di plico sigillato) possono essere rilevanti, ma non sono decisive se, sulla base delle circostanze, risulta comunque che il destinatario ha avuto la conoscenza dell'atto entro un termine utile.
- La prova della conoscenza effettiva dell'atto può essere data anche mediante consegna a persona autorizzata o preposta (es. genitore preposto alla vendita), salvo che il ricorrente dimostri concretamente di non averne avuto conoscenza.
- Il carattere sussidiario della contravvenzione ex art. 650 c.p. impedisce di rimettere a carico dell'imputato responsabilità penalmente alternative quando i fatti principali siano già stati esclusi o risolti a favore dell'imputato.
- In casi analoghi conviene valutare preliminarmente la legittimità sostanziale e formale dell'atto amministrativo impugnato: vizi di legittimità dell'atto escludono la configurabilità dell'illecito penale per mancata ottemperanza.
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