Sentenza n. 878/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1342/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere euro 2.063,62 per indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché una quota delle spese del giudizio. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha chiesto la condanna del Ministero a dare esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha eccepito l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni sull’inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero il 23 ottobre 2025, era passata in giudicato e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza. In assenza di prova dell’adempimento o di giustificazioni dell’inerzia, ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza degli specifici capitoli di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Consente, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
È richiamato dal giudicato posto in esecuzione per il riconoscimento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, dalla maturazione del credito fino al saldo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante una condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando l’amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
- Per le obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giurisdizionali notificati allo Stato, il creditore deve rispettare il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; decorso inutilmente tale termine, può proporre il ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, a fronte della deduzione dell’inadempimento, l’amministrazione deve allegare e dimostrare l’avvenuto adempimento o fornire una giustificazione dell’inerzia; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento alla persistente inottemperanza dell’amministrazione allo scadere del termine assegnato e disciplinando il termine per l’esecuzione sostitutiva.
- In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento di somme dovute in esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
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