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Sentenza

Sentenza n. 258/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'accertamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, sulla istanza di autorizzazione presentata da Open Fiber S.p.A. al Comune di Conca dei Marini in data 28.7.2025 e della conseguente inefficacia, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/90, degli atti successivamente trasmessi dall’Ente locale contenenti prescrizioni illegittime, ivi compresa, in particolare, la nota del Comune di Conca dei Marini prot. n. 0007662/2025, trasmessa in data 20.11.2025; in via subordinata, per l’annullamento della nota prot. n. 0007662/2025, trasmessa in data 20.11.2025, con la quale il Comune di Conca dei Marini ha previsto ed imposto prescrizioni illegittime a carico di Open Fiber S.p.A., nonché di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente, ivi compresi il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e gli altri regolamenti comunali, di estremi ignoti, relativi alla manomissione del suolo pubblico.

Giustizia amministrativa202502063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione per opere di infrastrutturazione della rete e nota comunale contenente prescrizioni sull’esecuzione dei lavori sul suolo pubblico

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata al Comune il 28 luglio 2025, nonché la declaratoria di inefficacia degli atti successivamente trasmessi dall’ente locale contenenti prescrizioni ritenute illegittime, con particolare riferimento alla nota comunale del 20 novembre 2025. In via subordinata, ha chiesto l’annullamento della medesima nota e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusi i regolamenti comunali relativi alla manomissione del suolo pubblico. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato che la successiva nota comunale del 12 gennaio 2026, con la quale l’ente ha chiarito che l’esecuzione delle opere sul suolo pubblico comunale non sarebbe stata impedita, condizionata o limitata, era pienamente satisfattiva dell’interesse azionato, chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., rilevando che la nota comunale del 12 gennaio 2026 aveva integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente e che era quindi palesemente cessata la materia del contendere. Non ha esaminato nel merito la formazione del silenzio-assenso né la legittimità delle prescrizioni contenute nella precedente nota comunale. Ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese processuali, valorizzando anche la correttezza dell’ente locale nel riesame dell’autorizzazione.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. 259/2003

    La disposizione è indicata dalla ricorrente quale base normativa della domanda di accertamento del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione.

  • art. 49-ter d.lgs. 259/2003

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente quale fondamento della dedotta inefficacia degli atti successivi contenenti prescrizioni illegittime.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta inefficacia degli atti successivi incompatibili con il silenzio-assenso; il TAR non ne esamina il merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, un comportamento o un nuovo atto dell’amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale dedotto dal ricorrente, rendendo inutile una pronuncia sul merito delle censure.
  • Quando la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse è riconosciuta dal ricorrente e risulta evidente dagli atti, il giudice amministrativo può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, purché abbia previamente avvisato le parti della possibile definizione immediata.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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