Cassazione Penale, Ordinanza n. 22251/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 391-ter c.p. Il ricorso deduceva, in sintesi, l'insussistenza del reato e la mancanza di elementi idonei a dimostrare che il telefono cellulare rinvenuto fosse nella sua disponibilità/titolarità. Con un secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, con ulteriore censura, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva svolto una valutazione di fatto completa e non illogica sulla natura dell'oggetto rinvenuto e sulla sua riferibilità all'imputato, desunta anche dal rinvenimento di un cavo di ricarica che l'imputato avrebbe tentato di celare. Ha poi ritenuto riproduttive di censure già confutate le doglianze relative all'art. 131-bis c.p. e alle attenuanti generiche, rilevando che la Corte di appello aveva valorizzato la complessiva offensività della condotta, le modalità del fatto, i plurimi e gravi precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.
La configurabilità del reato non è esclusa quando la valutazione di merito, non illogica, consente di ritenere la riferibilità del telefono cellulare all'imputato sulla base degli elementi fattuali acquisiti.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità non può essere riconosciuta quando la condotta complessiva è apprezzata come non di scarsa offensività.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato su modalità della condotta, precedenti penali gravi e assenza di elementi favorevoli.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sindacare la valutazione di fatto della Corte di appello quando essa sia completa, coerente e non manifestamente illogica, specie in ordine alla riferibilità di un bene o oggetto all'imputato.
- La deduzione dell'insussistenza del reato deve confrontarsi con la motivazione di merito: se la Corte territoriale ha fondato la responsabilità su elementi fattuali univoci, la censura è manifestamente infondata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è incompatibile con una condotta complessivamente non di scarsa offensività, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche può essere negato valorizzando modalità della condotta, precedenti penali e mancanza di elementi positivi; tale valutazione, se congruamente motivata, non è censurabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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