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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39897/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della Corte d'Appello, dello svolgimento di mansioni superiori da parte di un dipendente preposto a una residenza universitaria: il giudice di merito ha ritenuto che egli avesse diretto e controllato il personale, gestito autonomamente il fondo economale, curato l'approvvigionamento e disposto lavori a ditte esterne, qualificando tali attività come proprie della categoria D del comparto Regioni ed enti locali. L'ente ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con il primo motivo, violazione del CCNL del comparto Regioni ed enti locali del 31.3.1999 e dell'art. 52, comma 3, d.lgs. 165/2001, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato la classificazione contrattuale e non avrebbe considerato la prevalenza, qualitativa, quantitativa e temporale, delle mansioni proprie della categoria D. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando una motivazione insufficiente sul perché le mansioni rientrassero nella categoria D e non nella categoria B. Il controricorrente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto dall'ente soppresso anziché dalla nuova azienda subentrante.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità legata alla soppressione dell'ente ricorrente, ritenendo che la normativa regionale configurasse una successione a titolo universale della nuova azienda nei rapporti attivi e passivi del precedente ente e che, in difetto di dichiarazione di estinzione in giudizio, il processo potesse proseguire a nome del soggetto estinto ai sensi dell'art. 110 c.p.c. Nel merito, ha rigettato il primo motivo osservando che la Corte d'Appello aveva effettivamente valorizzato il livello qualitativo e quantitativo delle mansioni, la gestione dell'intera residenza e l'autonomia decisionale su diversi aspetti, senza che fosse emersa l'esecuzione di altre mansioni contrapposte; la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato al di fuori dell'attuale ambito dell'art. 360, n. 5, c.p.c.: non veniva indicato un preciso fatto storico omesso, ma si contestava sostanzialmente l'insufficienza della motivazione, profilo non più deducibile. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.c.

    In caso di successione dell'ente nei rapporti giuridici attivi e passivi, il processo prosegue nei confronti del soggetto subentrante; è rituale l'impugnazione proposta a nome del pregresso ente, se gli effetti ricadono sul successore.

  • artt. 299 ss. c.p.c.

    La successione nel processo dell'ente estinto opera secondo le regole della continuazione del giudizio nei confronti del successore, in mancanza di dichiarazione di estinzione.

  • art. 52, comma 3, d.lgs. 165/2001

    È richiamato come parametro per la verifica dello svolgimento di mansioni superiori rispetto all'inquadramento contrattuale.

  • CCNL comparto Regioni ed Enti locali del 31.3.1999

    Serve a definire la classificazione nelle categorie di inquadramento e il confronto tra mansioni effettivamente svolte e categoria contrattuale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità per violazione di legge non consente di sostituire al giudizio del merito una diversa valutazione delle attività svolte e della loro qualificazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Nel testo vigente, il motivo è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo, non una generica insufficienza della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul superiore inquadramento, il giudice di merito deve accertare la natura concreta delle mansioni svolte e la loro eventuale prevalenza; in cassazione non è consentito sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura delle prove e delle risultanze documentali.
  • La censura di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o di diversa ponderazione della complessità delle mansioni, perché tale operazione appartiene al giudice del merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua uno specifico fatto storico, decisivo e discusso, il cui esame sia stato omesso; non è più deducibile il mero vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione.
  • La soppressione di un ente pubblico con successione del nuovo ente nei rapporti attivi e passivi non determina, di per sé, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta a nome del soggetto estinto, quando il processo prosegue nei confronti del successore.
  • Quando il ricorso è respinto, il ricorrente soccombente sopporta le spese del giudizio di legittimità e può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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