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Ordinanza

Ordinanza n. 14/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dalla Prefettura di Torino - Sportello Unico per l’immigrazione, a mezzo del quale è stata respinta l’istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art 103 co. 1 d.l. 19/05/2020 n. 34 presentata nell’interesse di -ricorrente- (codice pratica -OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202503318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di regolarizzazione, deducendo, secondo quanto emerge dalla valutazione cautelare, che l’Amministrazione aveva erroneamente ritenuto non trasmessa la memoria endoprocedimentale presentata ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. L’omesso esame delle osservazioni avrebbe impedito alla Prefettura di considerare elementi decisivi relativi al procedimento penale a carico del ricorrente: il processo era stato sospeso ai sensi dell’art. 464-bis c.p.p. e, a seguito dell’esito positivo della messa alla prova, il reato contestato era stato dichiarato estinto. È stata inoltre proposta domanda cautelare, prospettando il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal diniego, in quanto idoneo a compromettere la capacità del ricorrente di percepire un reddito e di soddisfare i bisogni fondamentali propri e della famiglia.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti esecutivi del diniego, disponendo il riesame dell’istanza di regolarizzazione. Ha ravvisato il fumus boni iuris perché la documentazione prodotta attestava l’effettiva trasmissione della memoria ex art. 10-bis l. n. 241/1990, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato. L’omesso esame delle osservazioni è stato ritenuto decisivo, poiché aveva impedito all’Amministrazione di considerare la sospensione del processo per messa alla prova e la successiva estinzione del reato. È stato inoltre riconosciuto il periculum in mora, poiché il diniego poteva arrecare un danno grave e irreparabile alla capacità reddituale del ricorrente e al soddisfacimento dei bisogni fondamentali suoi e della famiglia. La trattazione di merito è stata fissata al 2 luglio 2026. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    Disciplina la procedura di regolarizzazione cui si riferiva l’istanza respinta dall’Amministrazione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La memoria endoprocedimentale presentata dal destinatario del preavviso di rigetto deve essere esaminata dall’Amministrazione prima dell’adozione del provvedimento finale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Nel caso concreto l’omesso esame delle osservazioni non è stato ritenuto irrilevante, poiché ha inciso direttamente sulla decisione impedendo la valutazione dell’estinzione del reato contestato.

  • art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76

    È richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

  • art. 464-bis c.p.p.

    Rileva perché il procedimento penale era stato sospeso per la messa alla prova e, all’esito positivo, il reato era stato dichiarato estinto.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda e della concessione della tutela cautelare.

Massime di principio

  • L’omesso esame della memoria presentata ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non costituisce un vizio meramente formale quando le osservazioni contengono elementi potenzialmente decisivi per la valutazione dell’istanza e avrebbero potuto condurre a un diverso esito procedimentale.
  • La documentata trasmissione della memoria endoprocedimentale smentisce l’affermazione dell’Amministrazione circa la sua mancata presentazione e può fondare, in sede cautelare, un apprezzabile fumus boni iuris del ricorso.
  • L’omesso esame delle osservazioni procedimentali impedisce di applicare la regola dei vizi formali non invalidanti quando tale omissione abbia concretamente impedito all’Amministrazione di valutare fatti decisivi, quali l’estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della messa alla prova.
  • Il diniego di regolarizzazione può integrare un periculum in mora grave e irreparabile quando incida sulla possibilità dello straniero di percepire un reddito e di soddisfare i bisogni fondamentali propri e della famiglia, giustificando la sospensione degli effetti esecutivi e il riesame dell’istanza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiTutela cautelareDifetto di istruttoria

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