Sentenza del 15/06/2016 n. 3797 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Imposta di registro - Scioglimento comunione ereditaria - Conguaglio in senso tecnico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la corretta imposta di registro applicabile allo scioglimento di una comunione ereditaria. In particolare, occorre stabilire se l'assegnazione dell'intero bene ad alcuni comproprietari, con pagamento agli altri di somme pari al valore delle rispettive quote, costituisca un conguaglio in senso tecnico soggetto all'imposta prevista per gli atti traslativi, oppure una normale divisione soggetta alla relativa aliquota.
La decisione
La sentenza afferma che, nello scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione dell'intero bene ad alcuni condividenti e corresponsione agli altri di somme equivalenti al valore delle loro quote, non si applica l'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986. Deve invece applicarsi l'aliquota propria degli atti di divisione. L'aliquota degli atti traslativi è dovuta soltanto quando a un condividente vengano attribuiti beni di valore superiore a quello della quota a lui spettante, configurandosi in tal caso un conguaglio in senso tecnico. Il testo non indica in modo espresso l'esito processuale formale, ma il principio enunciato è favorevole al contribuente qualora l'Amministrazione avesse applicato l'aliquota traslativa in assenza di un'eccedenza rispetto alla quota.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 34
La norma non trova applicazione quando lo scioglimento della comunione ereditaria comporta soltanto l'assegnazione dei beni in proporzione alle quote, con pagamenti compensativi pari al valore delle quote degli altri condividenti. L'aliquota propria degli atti traslativi opera esclusivamente in presenza di un'attribuzione eccedente la quota spettante.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, disciplina degli atti di divisione
Lo scioglimento della comunione ereditaria, quando non produce un trasferimento eccedente la quota di uno dei condividenti, è tassato secondo l'aliquota prevista per gli atti di divisione.
Massime di principio
- Per distinguere una divisione da un trasferimento imponibile con aliquota traslativa, occorre confrontare il valore dei beni assegnati a ciascun condividente con il valore della sua quota originaria.
- Il pagamento di somme agli altri condividenti non determina automaticamente un trasferimento tassabile come atto traslativo: se le somme corrispondono al valore delle quote, si tratta di una funzione compensativa propria della divisione.
- L'aliquota degli atti traslativi è applicabile quando l'assegnazione supera il valore della quota spettante e l'eccedenza costituisce un vero conguaglio in senso tecnico.
- Nella comunione ereditaria, la qualificazione fiscale dell'atto dipende dalla sostanza economica dell'operazione e non soltanto dalla presenza di pagamenti o dall'assegnazione esclusiva di un bene.
- In caso di contestazione dell'avviso di liquidazione, è essenziale documentare i valori delle quote ereditarie, dei beni assegnati e delle somme corrisposte, per dimostrare l'eventuale assenza di eccedenze.
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