Sentenza n. 193/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1. del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria, datato 16.01.2026, notificato in data 19.01.2026, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile n. -OMISSIS-, rilasciata in favore del Sig. -OMISSIS- in data 17/06/2024 (All. 1); 2. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, del decreto di divieto detenzione armi e munizioni (prot. n. -OMISSIS-/I^bis), adottato dall’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria in data 09/12/2025 (All. 2), notificato in data 13/12/2025 (All.3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente e conseguente decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore del 16 gennaio 2026, notificato il 19 gennaio 2026, con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile, nonché il presupposto decreto prefettizio del 9 dicembre 2025, notificato il 13 dicembre 2025, recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. Il ricorso è stato notificato il 17 febbraio 2026. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile profilo di tardività dell'impugnazione del decreto prefettizio. Il ricorrente non ha ottenuto la rimessione in termini per errore scusabile, poiché il verbale di notifica attestava chiaramente la consegna del decreto prefettizio e il decreto indicava il termine e l'autorità cui ricorrere. Quanto alla revoca della licenza, l'impugnazione è stata ritenuta priva di interesse in ragione del rapporto di presupposizione e conseguenzialità necessaria tra il divieto prefettizio di detenzione e la revoca questorile del porto d'armi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile. L'impugnazione del decreto prefettizio è irricevibile perché proposta oltre il termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla notificazione del 13 dicembre 2025; non sussistono i presupposti per l'errore scusabile, essendo la notificazione chiara e contenendo l'atto le indicazioni sui rimedi. L'impugnazione della revoca questorile è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse: il divieto prefettizio, non tempestivamente impugnato, costituisce il presupposto ostativo della revoca, la quale è conseguenza diretta e vincolata del divieto. L'eventuale interesse alla rimozione del divieto può essere fatto valere mediante apposita istanza di riesame fondata su fatti nuovi e sul recupero dei requisiti di affidabilità, ma, in assenza di tale positiva rivalutazione, l'ostacolo permane. Le spese sono state compensate per l'esito in rito e per il mancato svolgimento di difese scritte da parte delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Il divieto prefettizio di detenzione di armi costituisce il presupposto ostativo della successiva revoca della licenza di porto d'armi.
artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.
La revoca questorile del porto d'armi consegue in modo diretto e vincolato all'adozione del divieto prefettizio di detenzione delle armi.
art. 3, comma 4, l. 241/1990
L'indicazione nell'atto del termine e dell'autorità cui ricorrere concorre a escludere l'errore scusabile quando la notificazione e il contenuto dell'atto siano chiari.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini per errore scusabile non è giustificata quando il provvedimento sia stato chiaramente notificato e contenga le indicazioni sui mezzi di impugnazione.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
L'impugnazione notificata oltre il termine decadenziale è dichiarata irricevibile per tardività.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
L'impugnazione dell'atto consequenziale è inammissibile per carenza di interesse quando l'atto presupposto non sia più utilmente contestabile e fondi in modo necessario l'atto successivo.
art. 60 c.p.a.
Quando ricorrono i presupposti e le parti sono avvertite, la controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- L'impugnazione del divieto prefettizio di detenzione di armi deve essere proposta entro il termine decadenziale decorrente dalla sua notificazione; la chiarezza della notificazione e l'indicazione nell'atto del termine e dell'autorità cui ricorrere escludono, in assenza di circostanze ulteriori, la rimessione in termini per errore scusabile.
- Tra il divieto prefettizio di detenzione di armi e la revoca questorile della licenza di porto d'armi sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria; pertanto, il consolidamento del divieto fa venir meno l'interesse concreto e attuale a impugnare autonomamente la revoca della licenza.
- L'interessato può chiedere il riesame del divieto di detenzione di armi sulla base di fatti nuovi idonei a dimostrare, a congrua distanza di tempo, il recupero dei requisiti di affidabilità; fino a una positiva rivalutazione amministrativa, il divieto conserva efficacia ostativa.
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