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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23086/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi investivano: la valutazione di responsabilità, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito; dall'altro, erano formulati in modo obiettivamente generico. La Corte ha inoltre osservato che le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    individua il reato per cui vi era condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 131-bis c.p.

    la doglianza sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità è ritenuta inammissibile perché già valutata nei gradi di merito e comunque non specificamente argomentata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e non generiche: doglianze apodittiche o non sviluppate in modo autosufficiente non consentono il controllo di legittimità.
  • La richiesta di riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la valutazione di merito già compiuta sul fatto e sulla concreta offensività della condotta.
  • Il mancato rinnovo di questioni già risolte nei precedenti gradi e il difetto di specificità del ricorso legittimano la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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