Cassazione Penale, Ordinanza n. 23086/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi investivano: la valutazione di responsabilità, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito; dall'altro, erano formulati in modo obiettivamente generico. La Corte ha inoltre osservato che le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
individua il reato per cui vi era condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 131-bis c.p.
la doglianza sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità è ritenuta inammissibile perché già valutata nei gradi di merito e comunque non specificamente argomentata.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e non generiche: doglianze apodittiche o non sviluppate in modo autosufficiente non consentono il controllo di legittimità.
- La richiesta di riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la valutazione di merito già compiuta sul fatto e sulla concreta offensività della condotta.
- Il mancato rinnovo di questioni già risolte nei precedenti gradi e il difetto di specificità del ricorso legittimano la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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