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Ordinanza

Ordinanza n. 970/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento della CSEA - Cassa per i Servizi Energetici Ambientali dell'11.04.2025 avente ad "Oggetto: seguiti del preavviso di rigetto prot. CSEA 2018 Reg.Uff 2025-0012838-U - comunicazione del provvedimento definitivo di diniego dell'istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 - D.M. del 21 dicembre 2017 e Deliberazione ARERA n. 921/2017/R/EEL e s.m.i."; - del provvedimento della CSEA - Cassa per i Servizi Energetici Ambientali del 27.03.2025 avente ad "Oggetto: preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 dell'istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica presentata per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 - D.M. del 21 dicembre 2017 e Deliberazione ARERA n. 921/2017/R/EEL e s.m.i." richiamato nell'impugnato "provvedimento definitivo di diniego" di CSEA dell'11.04.2025; - del "parere tecnico" (prot. CSEA - Reg.Uff: 0009642-03-04-2023-E) avente ad oggetto "quesito ILVA SpA su regime agevolativo previsto per le imprese "energivore" di cui al D.M. 21 Dicembre 2017", richiamato nel "preavviso di rigetto" di CSEA del 27.03.2025; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018" n. 82 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.04.2025, nella parte in cui nella sezione "Esclusioni" dalle agevolazioni per l'anno 2018 viene inserita la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018" n. 83 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.05.2025 nella parte in cui non include la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2019" n. 75 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.04.2025, nella parte in cui nella sezione "Esclusioni" dalle agevolazioni per l'anno 2019 viene inserita la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2019" n. 76 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.05.2025 nella parte in cui non include la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2020" n. 64 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.04.2025, nella parte in cui nella sezione "Esclusioni" dalle agevolazioni per l'anno 2020 viene inserita la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2020" n. 65 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.05.2025 nella parte in cui non include la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2021" n. 52 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.04.2025, nella parte in cui nella sezione "Esclusioni" dalle agevolazioni per l'anno 2021 viene inserita la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2021" n. 53 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.05.2025 nella parte in cui non include la odierna ricorrente; - per quanto occorra, della Circolare CSEA n. 12/2018/ELT del 15.05.2018 nonchè del relativo "Vademecum per le dichiarazioni delle imprese che attestino di non versare in stato di difficoltà ai sensi del punto 20 della comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea"; - per quanto occorra, della Deliberazione di ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 921/2017/R/EEL avente ad oggetto "Disposizioni attuative per il riconoscimento delle Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017" nonchè del relativo "Allegato A" "che (ne) forma parte integrante e sostanziale"; - per quanto occorra, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21.12.2017; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202502130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo della CSEA alla partecipazione al meccanismo agevolativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica per le annualità 2018-2021, nonché gli atti presupposti e gli elenchi CSEA recanti l’esclusione dell’impresa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla CSEA in relazione alla domanda di partecipazione al meccanismo agevolativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, oltre al preavviso di rigetto, al parere tecnico richiamato, agli elenchi delle imprese energivore e, per quanto occorra, alla circolare CSEA, alla deliberazione ARERA e al decreto ministeriale applicati. Il diniego è stato fondato sull’art. 3, comma 2, del d.m. 21 dicembre 2017, che esclude dalle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01. La società è stata qualificata come impresa in difficoltà sulla base della sua sottoposizione ad amministrazione straordinaria. La questione è analoga a quella già sottoposta dalla stessa Sezione alla Corte di giustizia dell’Unione europea con precedente ordinanza di rinvio pregiudiziale.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio, qualificando la sospensione come “impropria”, ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea nel giudizio pregiudiziale richiamato. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti della sospensione in ragione dell’identità o stretta analogia della questione decisiva, concernente la compatibilità e l’interpretazione della disciplina che esclude dalle agevolazioni le imprese in difficoltà e della qualificazione dell’amministrazione straordinaria quale indice di tale condizione. Non è stata quindi assunta una decisione definitiva sulla legittimità del diniego né sui motivi di merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.m. 21 dicembre 2017

    Non accedono alle agevolazioni …le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”

    La disposizione costituisce il motivo ostativo posto a fondamento del diniego di accesso alle agevolazioni, in quanto esclude le imprese in difficoltà; nel caso concreto la CSEA ha ricondotto a tale categoria l’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria.

  • art. 79 c.p.a.

    Consente la sospensione del giudizio, applicata dal TAR in attesa della decisione della Corte di giustizia su una questione pregiudiziale rilevante per la definizione della controversia.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato quale base normativa, unitamente all’art. 79 c.p.a., per la sospensione necessaria del giudizio in presenza di una controversia pregiudiziale influente sulla decisione.

  • art. 267 TFUE

    È la disposizione in base alla quale la Sezione aveva precedentemente sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale analoga.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende da una questione di diritto dell’Unione europea già sottoposta alla Corte di giustizia in un giudizio analogo, il giudice amministrativo può sospendere il processo in attesa della pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c.
  • In una controversia relativa all’accesso ad agevolazioni pubbliche, la qualificazione dell’impresa come “impresa in difficoltà” ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato costituisce questione decisiva quando il diniego sia fondato sull’esclusione prevista dalla disciplina nazionale applicabile.
  • La sottoposizione di un’impresa ad amministrazione straordinaria può rilevare, secondo la motivazione dell’amministrazione, quale presupposto per la sua qualificazione come impresa in difficoltà; la legittimità di tale automatismo può richiedere la previa interpretazione del diritto dell’Unione europea da parte della Corte di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiBandi di finanziamento e graduatorieRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalitàDecisione e riti speciali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneTutela cautelare

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