Cassazione Civile, Ordinanza n. 09027/2025 del 05/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Tre partecipanti al condominio avevano impugnato una delibera assembleare che disponeva lavori di efficientamento energetico della centrale termica e il ricorso a un mutuo bancario per finanziarli, deducendo più profili di illegittimità e chiedendone la nullità o l'annullamento. In primo grado la domanda era stata rigettata; il condominio aveva poi prodotto tardivamente una successiva delibera assembleare, adottata dopo le preclusioni istruttorie, con cui l'assemblea aveva confermato il contenuto della precedente con maggioranza qualificata. In appello i soli originari appellanti contestavano che tale nuova delibera potesse essere valorizzata senza una specifica impugnazione incidentale del condominio sulla statuizione di inammissibilità della produzione, e sostenevano inoltre che la conferma non avesse comunque rimosso tutte le ragioni di invalidità dedotte. I motivi di ricorso per cassazione censuravano: 1) la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse per effetto della seconda delibera, senza verifica della rimozione dei vizi originari; 2) la violazione delle regole processuali perché la Corte d'appello aveva ammesso e utilizzato il verbale della nuova delibera nonostante il condominio non avesse proposto appello incidentale sulla tardiva produzione e senza consentire contraddittorio sulla sua rilevanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, perché la Corte d'appello non poteva riformare il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, la produzione del verbale della nuova delibera in assenza di appello incidentale del condominio, che su quel punto era rimasto soccombente. Di conseguenza era precluso fondare su quel documento la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse degli attori. Il primo motivo e le ulteriori censure sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2377, ultimo comma, c.c.
la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione della delibera può essere dichiarata solo se la nuova deliberazione abbia validamente sostituito quella impugnata e rimosso le ragioni di invalidità dedotte; non basta la mera conferma del contenuto originario.
art. 101 c.p.c.
il richiamo al contraddittorio è stato letto, nella sostanza, come deduzione di un vizio di extrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
il giudice di appello non può pronunciarsi su una questione su cui la parte vittoriosa in primo grado sia rimasta soccombente senza che vi sia appello incidentale; il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vale anche nel giudizio d'impugnazione.
art. 153, comma 2, c.p.c.
richiamato per escludere che la parte potesse ottenere la rimessione in termini sulla tardiva produzione del documento senza una specifica istanza accolta dal giudice.
art. 346 c.p.c.
le questioni decise in primo grado e non riproposte validamente in appello non possono essere riesaminate dal giudice di secondo grado come se fossero assorbite.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, il giudice non può riformare un capo della sentenza di primo grado sfavorevole alla parte vittoriosa su quel punto se la parte stessa non abbia proposto appello incidentale, salvo che la questione sia realmente assorbita o riproposta nei modi processualmente corretti.
- La produzione tardiva di un documento dichiarata inammissibile dal primo giudice non può essere valorizzata in appello per fondare la decisione se la controparte vittoriosa non ha devoluto specificamente quel capo con impugnazione incidentale.
- La declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione di una delibera assembleare presuppone che la delibera successiva sia validamente adottata e idonea a rimuovere i vizi dedotti, non essendo sufficiente una semplice reiterazione o conferma del contenuto precedente.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può essere dedotta in cassazione anche se il motivo è formulato richiamando il contraddittorio, quando dal contenuto della censura emerga in modo univoco il vizio di extrapetizione.
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