Cassazione Civile, Ordinanza n. 16717/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il giudice di pace aveva prorogato di ulteriori 30 giorni il trattenimento di una persona straniera presso un Centro di permanenza per i rimpatri. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e degli artt. 111 e 13 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che il giudice di pace si fosse limitato ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida/proroga della misura restrittiva senza svolgere alcuna motivazione, neppure succinta, sulla concreta sussistenza dei presupposti e sulle ragioni della proroga.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché il provvedimento di proroga del trattenimento non era motivato, nemmeno in forma sintetica; il mero richiamo ai presupposti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 è stato giudicato insufficiente. La Corte ha quindi accolto il ricorso e ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato. Quanto alle spese, non ha disposto regolazione in questa sede, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e affermando che la liquidazione compete al giudice del procedimento indicato dalla normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La proroga del trattenimento nel centro per i rimpatri richiede un provvedimento motivato; il semplice richiamo ai presupposti normativi non è sufficiente.
art. 111 Cost.
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali anche nei procedimenti incidenti sulla libertà personale.
art. 13 Cost.
La misura restrittiva della libertà personale deve essere sorretta da adeguata motivazione e controllo giurisdizionale.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Consente di censurare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge dedotta dal ricorrente.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Il compenso e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati con istanza rivolta al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel giudizio di cassazione, la liquidazione spetta al giudice indicato dalla norma, secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
La condanna della parte soccombente non ammessa al patrocinio in favore dello Stato non si applica, secondo la Corte, quando soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Il provvedimento di proroga del trattenimento amministrativo dello straniero deve contenere una motivazione effettiva, sia pure sintetica, che dia conto in concreto dei presupposti della misura; il mero rinvio alla disciplina astratta non basta.
- Quando la misura incide sulla libertà personale, il controllo giurisdizionale deve risultare motivato in modo da rendere verificabile la sussistenza dei presupposti legali e la ragione della protrazione del trattenimento.
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, se la parte ammessa al beneficio risulta vittoriosa contro un'amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue la disciplina speciale richiamata dalla Corte e non la condanna alle spese in favore dello Stato.
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