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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30180/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008, relativo alla tassazione di una plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile acquistato da meno di cinque anni. Il contribuente aveva sostenuto che l'immobile era stato adibito ad abitazione principale nel periodo rilevante e che, quindi, la cessione non generava plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 67, primo comma, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986. Con l'unico motivo di ricorso l'Ufficio ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 2697 c.c., contestando che il giudice di merito avesse ritenuto provata l'utilizzazione dell'immobile come abitazione principale sulla base di dichiarazioni di terzi e di documentazione sulla ricezione della corrispondenza in loco, invece di attribuire rilievo decisivo alla mancata coincidenza con la residenza anagrafica del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'esenzione dalla tassazione della plusvalenza, la dimostrazione dell'utilizzo dell'immobile come abitazione principale può essere fornita anche mediante elementi fattuali indiziari, prescindendo dalla residenza anagrafica; ha inoltre ribadito l'ammissibilità, nel processo tributario, delle dichiarazioni rese da terzi come elementi indiziari. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., la Corte ha osservato che essa è configurabile solo se l'onere della prova è stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata, mentre nel caso concreto la censura mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, operazione non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, primo comma, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986

    plusvalenza conseguente alla vendita di un immobile

    la plusvalenza da cessione di immobile acquistato da non più di cinque anni non è imponibile se l'immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita, anche indipendentemente dalla residenza anagrafica

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è deducibile in cassazione solo se l'onere probatorio è stato attribuito a una parte diversa da quella su cui gravava secondo la struttura dei fatti costitutivi ed eccezioni

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato quando il giudice valuta le prove offerte dalle parti attribuendo maggiore attendibilità ad alcune rispetto ad altre; la violazione ricorre solo se vengono poste a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e assunte d'ufficio fuori dai poteri officiosi

  • art. 116 c.p.c.

    consente al giudice di merito di valutare liberamente le prove secondo il prudente apprezzamento, nei limiti di legge

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il motivo formalmente formulato come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il rito camerale non partecipato in cassazione

  • art. 6 CEDU

    evocato a sostegno dell'ammissibilità, nel processo tributario, delle dichiarazioni extraprocessuali di terzi come elementi indiziari

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini dell'esclusione della plusvalenza tassabile sulla cessione di un immobile acquistato da meno di cinque anni, l'utilizzazione del bene come abitazione principale può essere provata con qualsiasi elemento fattuale idoneo, anche indiziario, senza che la residenza anagrafica costituisca requisito esclusivo o decisivo.
  • Nel processo tributario sono utilizzabili, anche da parte del contribuente, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, le quali assumono valore di indizi e devono essere valutate insieme agli altri elementi di causa.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non basta censurare la valutazione delle prove o lamentare che il giudice abbia ritenuto più persuasive alcune risultanze rispetto ad altre.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale.
  • La qualificazione giuridica della fattispecie fiscale deve essere condotta sulla base della sostanza degli elementi probatori acquisiti, potendo il giudice di merito valorizzare prove indirette e indizi coerenti con l'effettivo utilizzo dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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