Cassazione Penale, Sentenza n. 05423/2026 del 10/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con un unico, articolato motivo: dedotta violazione degli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen.; censura della mancata, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Il ricorrente ha sostenuto che la custodia cautelare era fondata unicamente sulle dichiarazioni dei collaboratori, che non sono emersi nuovi reati dopo l'esecuzione della misura, che il sodalizio non sarebbe più operativo (pertanto impossibile dare apporto), che esisterebbero concreti elementi pro reo quali il decorso del tempo e l'inserimento sociale attuale, e che sarebbe idonea una misura autocustodiale in località distante dalla zona di commissione; tali elementi, secondo l'impugnante, avrebbero reso superate le presunzioni di legge richiamate dall'art. 275, comma 3
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi oltremodo generici e basati su una lettura incompleta dell'ordinanza; ha ritenuto altresì le censure manifestamente infondate in diritto. La sentenza di merito è stata considerata adeguatamente motivata: i giudici di merito hanno ricostruito il quadro associativo (ruolo di vertice del Galasso nel clan Giugliano, riscontri tra dichiarazioni di collaboratori e investigazioni tecniche), la temporalità della contestazione (partecipazione contestata come perdurante dal 2000; misura applicata 4/6/2024; richiesta di attenuazione 27/9/2025) e la persistenza del rischio di reiterazione. La Corte ha ritenuto che le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, non risultassero superate da generiche affermazioni di reinserimento sociale o dal cosiddetto 'tempo silente'. Ha inoltre escluso rilievo probatorio decisivo a favore del ricorrente della mera assenza di coinvolgimento dei prossimi congiunti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; è stata disposta l'applicazione degli effetti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., in quanto il provvedimento non comporta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e la deduzione non idonea a dimostrare vizio di motivazione
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata in tema di presunzioni sulle esigenze cautelari per reati associativi: la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori e della ricostruzione fattuale, tali presunzioni non fossero state superate
Norma che consente la condanna alle spese e, in caso di ricorso infondato o inammissibile, l'applicazione di sanzioni processuali; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle conseguenze procedurali quando il provvedimento impugnato non determina la rimessione in libertà: la Corte ha disposto gli adempimenti previsti, non essendo la sentenza idonea a disporre la scarcerazione
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Giurisprudenza richiamata in tema di partecipazione stabile all'associazione e criteri di valutazione della persistenza del vincolo associativo
Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023 (Simeoli)
Precedente utilizzato per confermare che, nelle specifiche ricostruzioni fattuali, la presunzione di necessità della custodia detentiva prevista dall'art. 275, comma 3, può restare operativa
Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022 (Bella)
Giurisprudenza citata in relazione al principio che il 'tempo silente' non è di per sé idoneo a escludere il rischio di reiterazione, specialmente con riferimento alle cosiddette 'mafie storiche'
Massime di principio
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare applicata per reati associativi è necessario provare, con elementi concreti e aggiornati, la sopravvenuta incompatibilità della custodia con le esigenze cautelari; affermazioni generiche sul reinserimento sociale o sul tempo trascorso sono insufficienti
- Quando la custodia si fonda su un quadro indiziario ampio e su riscontri intercettivi o dichiarativi tra loro convergenti, il giudice del riesame richiede prova solida e specifica di fatti nuovi che neutralizzino il concreto pericolo di reiterazione
- La mera estraneità dei familiari a logiche delinquenziali non è di per sé elemento idoneo a escludere il pericolo di reiterazione a carico dell'indagato
- Il cosiddetto 'tempo silente' perde rilevanza se la contestazione è formulata come perdurante o se vi sono elementi che indicano la capacità dell'indagato di reinserirsi in nuove strutture delinquenziali; occorre dimostrare la cessazione effettiva del rapporto con contesti criminosi
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e dedurre vizi di diritto o di motivazione chiari; motivi oltremodo generici o reiterativi possono comportare l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese
- Per proporre alternativi benefici cautelari (es. affidamento domiciliare in luogo distante) è utile dimostrare concretamente il mutamento delle condizioni oggettive (residenza stabile e lontana dal locus delicti, impossibilità di contatti con associati, garanzie terze) e non limitarsi a deduzioni teoriche
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