Cassazione Penale, Sentenza n. 35412/2025 del 29/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per concorso in estorsione aggravata (capo 7) deducendo: (1) vizio di motivazione e insufficienza e travisamento della prova rispetto al suo presunto contributo all'estorsione, sostenendo che la sua presenza al colloquio del 9/2/2020 fosse neutra e non consapevole né causalmente rilevante; (2) violazione degli artt. 110 e 629 c.p. e dei principi sul concorso di persone nel reato, lamentando l'assenza di indicazione dell'apporto concreto del ricorrente; (3) illegittima applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3 c.p. (rilevata in relazione al contesto mafioso), sostenendo che la sua assoluzione dal reato associativo esclude l'aggravante; (4) errata applicazione del 'metodo mafioso' (art. 416‑bis.1 c.p.), lamentando che non sarebbe stata dimostrata la concreta intimidazione o soggezione della vittima; (5) con memoria tardiva, ha reiterato censure analoghe richiamando anche artt. 192 e 533 c.p.p. e contestando l'uso di fatti relativi a terzi non ancora giudicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi principali (anche nei limiti di inammissibilità quando si trattava di rivalutazione della prova), confermando che la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la sussistenza di un concorso colposo o consapevole nella estorsione: la presenza volontaria del Guerrisi al colloquio, l'assenza di comportamento dissociativo e le circostanze contestuali (precedenti contatti e messaggi collegabili al mandante Facchineri, la percezione di vicinanza del Guerrisi alla rete del Facchineri da parte della vittima) hanno legittimato la ricostruzione del giudice di merito secondo cui il contributo del Guerrisi ha rafforzato o agevolato la pretesa estorsiva. La Corte ha altresì ritenuto corretta l'applicazione delle aggravanti connesse al contesto mafioso, affermando che l'accertamento dell'aggravante può avvenire nel giudizio di merito anche se non vi è una sentenza definitiva sulla partecipazione di tutti gli agenti all'associazione mafiosa. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 30/09/2025.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione ai temi dichiarati; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità dei motivi e che non va fatta una nuova valutazione del merito se non in presenza di vizi evidenti di motivazione
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la Corte conferma che il concorso può manifestarsi anche con contributi non tipici (adesione, approvazione, rafforzamento del proposito altrui) purché adeguatamente motivati dal giudice di merito
art. 629 c.p.
Norma che punisce l'estorsione; la sentenza conferma che la condotta complessiva (contatti, messaggi, visite) può integrare una pretesa estorsiva e che il contributo di più soggetti è valutabile insieme
art. 628, comma 3, n. 3, c.p.
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante richiamata in relazione al contesto mafioso: non è necessario che l'appartenenza all'associazione mafiosa sia accertata con sentenza definitiva per applicare l'aggravante nel provvedimento di merito
art. 416‑bis.1 c.p.
Il 'metodo mafioso' richiede modalità intimidatorie e stato di soggezione della vittima; la Corte ha ritenuto che, alla luce del contesto fattuale (ruolo e comportamenti del mandante e dei suoi emissari, messaggi, percezione della vittima), il requisito fosse soddisfatto
art. 611 c.p.p.
Norma sul rito in Cassazione modificata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150; la Corte segnala che il ricorso posteriore al 30/6/2024 è stato trattato su richiesta con intervento delle parti e discussione orale
d.lgs. 10/10/2022 n.150
Riferimento alla modifica procedurale dell'art. 611 c.p.p. (trattazione su richiesta con intervento delle parti); la Corte ha proceduto secondo le nuove regole
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali: la Cassazione, rigettando il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese
art. 192 c.p.p.
Richiamato nella memoria aggiunta (riferito a mezzi di prova e loro valutazione); la Corte non ha ritenuto che la memoria potesse modificare l'esito già motivato sui profili di fatto
art. 533 c.p.p.
Richiamato nella memoria (impugnabilità e motivazione della sentenza di appello); la Corte ha ritenuto che i rilievi difensivi fossero una rivalutazione della prova non idonea a far cassare per motivi di diritto
Massime di principio
- La mera presenza può, in determinate circostanze, integrare concorso nel reato se è volontaria, contestuale a condotte intimidatorie e contribuisce a rafforzare o agevolare la pretesa illecita; il giudice deve motivare il nesso causale o funzionale tra presenza e realizzazione del reato
- La Cassazione limita il proprio sindacato sulla valutazione della prova: non annulla per semplice diverso apprezzamento delle prove, salvo manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione
- Le aggravanti legate al contesto mafioso possono essere accertate in sede di merito anche se non esiste una condanna definitiva riferita a tutti i partecipanti; è rilevante il quadro fattuale complessivo e la percezione della vittima
- Per contrastare efficacemente una imputazione di concorso in estorsione, la difesa deve puntare su elementi concreti che escludano la consapevolezza o la rilevanza causale della condotta (es. documentare assenza di adesione, alternative legittime alla visita, dissociazione manifesta sul posto)
- La prova testimoniale della vittima e gli elementi di contesto (messaggi, precedenti incontri, ruoli noti sul territorio) possono essere determinanti per ricostruire l'esistenza di un disegno estorsivo e l'apporto dei correi
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