Ordinanza n. 283/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), n. 1644/2026, resa tra le parti, pubblicata il 5 giugno 2026, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 980/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, che ha dichiarato in parte irricevibile l'impugnazione dell'esclusione dalla gara e in parte inammissibile l'impugnazione dell'aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva dichiarato irricevibile, per tardività della notifica, il ricorso contro la propria esclusione dalla gara per lavori di stabilizzazione dei versanti adiacenti alcune carreggiate stradali del Comune di Messina, e inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso contro la successiva aggiudicazione in favore di altra impresa. In appello è stata chiesta incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza. Il CGARS ha esaminato il fumus boni iuris, rilevando che l'esclusione era stata disposta con verbale di gara del 31 dicembre 2025 e confermata dal responsabile unico del procedimento con provvedimento del 21 gennaio 2026, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 7 maggio 2026. Da tale tardiva impugnazione derivava, inoltre, l'apparente carenza di legittimazione dell'impresa esclusa a contestare la successiva aggiudicazione del 28 aprile 2026.
La decisione
Il CGARS ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'impugnazione dell'esclusione apparisse tardiva, poiché proposta dopo la conoscenza di atti anteriori che avevano disposto e confermato l'esclusione. Ha conseguentemente ritenuto plausibile anche il difetto di legittimazione dell'impresa a impugnare l'aggiudicazione successiva, non essendo stata tempestivamente contestata la sua esclusione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, in favore del Comune di Messina.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti cautelari, con particolare riferimento alla sussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza può essere negata quando l'impugnazione di primo grado appaia tardiva per essere stata proposta oltre il termine decorrente dalla conoscenza di un atto di esclusione già adottato e successivamente confermato dall'amministrazione.
- La tardiva impugnazione dell'esclusione da una procedura di gara può comportare, in via consequenziale, il difetto di legittimazione dell'operatore escluso a contestare la successiva aggiudicazione, con conseguente carenza del fumus boni iuris dell'appello cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1449/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1452/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1453/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4213/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4214/2026 - Roma, Sezione 4
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4215/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →