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Ordinanza

Ordinanza n. 283/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), n. 1644/2026, resa tra le parti, pubblicata il 5 giugno 2026, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 980/2026;

Giustizia amministrativa202600611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, che ha dichiarato in parte irricevibile l'impugnazione dell'esclusione dalla gara e in parte inammissibile l'impugnazione dell'aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva dichiarato irricevibile, per tardività della notifica, il ricorso contro la propria esclusione dalla gara per lavori di stabilizzazione dei versanti adiacenti alcune carreggiate stradali del Comune di Messina, e inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso contro la successiva aggiudicazione in favore di altra impresa. In appello è stata chiesta incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza. Il CGARS ha esaminato il fumus boni iuris, rilevando che l'esclusione era stata disposta con verbale di gara del 31 dicembre 2025 e confermata dal responsabile unico del procedimento con provvedimento del 21 gennaio 2026, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 7 maggio 2026. Da tale tardiva impugnazione derivava, inoltre, l'apparente carenza di legittimazione dell'impresa esclusa a contestare la successiva aggiudicazione del 28 aprile 2026.

La decisione

Il CGARS ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'impugnazione dell'esclusione apparisse tardiva, poiché proposta dopo la conoscenza di atti anteriori che avevano disposto e confermato l'esclusione. Ha conseguentemente ritenuto plausibile anche il difetto di legittimazione dell'impresa a impugnare l'aggiudicazione successiva, non essendo stata tempestivamente contestata la sua esclusione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, in favore del Comune di Messina.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti cautelari, con particolare riferimento alla sussistenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza può essere negata quando l'impugnazione di primo grado appaia tardiva per essere stata proposta oltre il termine decorrente dalla conoscenza di un atto di esclusione già adottato e successivamente confermato dall'amministrazione.
  • La tardiva impugnazione dell'esclusione da una procedura di gara può comportare, in via consequenziale, il difetto di legittimazione dell'operatore escluso a contestare la successiva aggiudicazione, con conseguente carenza del fumus boni iuris dell'appello cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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