Cassazione Penale, Sentenza n. 47684/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto, d'ufficio, la correzione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza di condanna n. 58/26/01/2020 (reati ex art. 181 comma 1 d.lvo n. 42/2004 e art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001). L'errore consisteva nell'omissione della formula di condanna alle spese "a carico del condannato" in relazione all'ordine di rimessione in pristino e demolizione del manufatto abusivo. Il ricorrente denunciava: violazione del diritto di difesa per mancanza di contraddittorio nella procedura di correzione de plano; improponibilità e inammissibilità dell'uso della procedura di correzione dell'errore materiale su sentenza passata in giudicato, essendo stata apportata una modifica essenziale all'atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene la correzione adottata de plano senza udienza possa essere, in astratto, affetta da nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., la violazione del contraddittorio è sindacabile in Cassazione solo se la parte dimostra un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale. Nel caso concreto la correzione riguardava l'aggiunta di una previsione obbligatoria e predeterminata dalla legge (la condanna alle spese a carico dell'autore dell'abuso), per cui il ricorrente non aveva provato un interesse concreto a partecipare al procedimento di correzione (ad es. non ha allegato di aver già parzialmente eseguito demolizioni o di non essere autore dell'abuso). Pertanto la correzione è stata ritenuta legittima e in linea con l'art. 29 d.P.R. n. 380/2001; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lvo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181 comma 1
Norma indicata come uno dei titoli di reato della sentenza di primo grado; non è oggetto di interpretazione specifica nella motivazione, serve a definire il contesto fattuale (illecito edilizio/paesaggistico).
D.P.R. 6 aprile 2001, n. 380, art. 44 lett. c)
Richiamata come titolo di reato per l'abuso edilizio contestato nella sentenza di primo grado; contestualizza l'obbligo sanzionatorio e le misure demolitorie.
D.P.R. 6 aprile 2001, n. 380, art. 29 comma 1 (ultima parte)
l'autore dell'abuso edilizio sia tenuto alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso
La Corte interpreta questa disposizione come fonte di un obbligo predeterminato di gravare le spese di demolizione sull'autore dell'abuso, salvo prova contraria; tale obbligatorietà rende la formulazione della condanna alle spese un contenuto meramente materiale e predeterminato che può essere integrato con procedura di correzione dell'errore materiale.
Codice di procedura penale, art. 178
Richiamato quale norma che qualifica la nullità derivante dall'adozione de plano di provvedimenti senza contraddittorio; la giurisprudenza ricorda l'esistenza di questa nullità ma la Corte segnala che l'interesse concreto della parte è requisito per il sindacato in Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente; la Corte applica l'articolo per liquidare le spese e rinvia alla determinazione equitativa del versamento alla Cassa delle Ammende.
Sentenza del Consiglio di Stato n. 715 del 2015
Richiamata per confermare che l'obbligo a carico dell'autore dell'abuso si estende anche alle spese sostenute per precedenti interventi non andati a buon fine se diretti alla demolizione; rafforza il carattere predeterminato dell'onere economico.
Costituzione / Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla mancata colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, adottata per escludere sanzioni più severe; la Corte ne trae utile riferimento per graduare la sanzione equitativa.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale nella sentenza passata in giudicato può essere effettuata anche de plano, ma l'adozione senza contraddittorio può comportare una nullità ex art. 178 c.p.p.; tuttavia la parte può lamentare tale violazione in Cassazione solo se dimostra un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale.
- Se l'errore materiale riguarda l'omissione di una formula o di un onere che la legge rende obbligatorio e predeterminato (es. l'obbligo a carico dell'autore dell'abuso delle spese di demolizione), la correzione è legittima e non incide sul contenuto essenziale della sentenza.
- Per contrastare con successo la correzione de plano è necessario allegare fatti concreti che dimostrino un interesse attuale e rilevante (ad es. di aver già eseguito in parte l'opera di demolizione, di non essere l'autore dell'abuso o di aver già pagato le spese), non basta una mera enunciazione di principio sul diritto di difesa.
- In materia edilizia, l'onere delle spese per demolizione è imputato per legge all'autore dell'abuso salvo prova contraria; pertanto, nelle impugnazioni occorre tempestivamente documentare qualsiasi circostanza che possa esonerare il presunto autore dall'obbligo.
- La mancata allegazione di elementi che possano incidere sulla misura aggiunta con la correzione materiale riduce le possibilità di successo del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di correzione.
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