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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20490/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Udine che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di 3 anni di reclusione per diversi episodi criminosi contro il patrimonio. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata valutazione dell'istanza di sostituzione della pena detentiva, sostenendo dunque un vizio nel rapporto tra richiesta e decisione. La Corte ha però rilevato che la sostituzione della pena detentiva non era stata in realtà richiesta dalla difesa in udienza, come risultava dal verbale del 10 settembre 2024, sicché non sussisteva il difetto di correlazione invocabile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    invocato dal ricorrente ma ritenuto non applicabile, perché non vi era difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, dato che la sostituzione della pena non era stata richiesta in udienza

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    utilizzato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura

  • Cassa delle ammende

    destinataria della somma di euro 4.000 posta a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, la censura di mancata corrispondenza tra richiesta e decisione presuppone che la specifica istanza sia stata effettivamente formulata dalla difesa; in mancanza, non può configurarsi il vizio denunciato.
  • La previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. opera solo quando vi sia un reale difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e il contenuto della sentenza di applicazione pena; non basta allegare in modo astratto una mancata valutazione.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità di procedura, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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