Sentenza n. 15237/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale numero repertorio QA/609/2025 del 20/10/2025 numero protocollo QA/108858/2025 del 20/10/2025 recante ad OGGETTO: “Ripresa dell'Impianto Sportivo di proprietà di Roma Capitale sito in via Gioacchino Ventura 54 - Municipio XIV, occupato sine-titulo dalla VIS Aurelia S.S.D. a r.l.” notificata alla Vis Aurelia S.S.D. a r.l. per pec il 20.10.2025 e di ogni atto ad essa presupposto o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale del 20 ottobre 2025 di ripresa in possesso dell’impianto sportivo comunale di via Gioacchino Ventura 54, detenuto senza titolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha disposto la ripresa in possesso dell’impianto sportivo, deducendo: eccesso di potere, violazione di legge, errore sui presupposti, genericità, carenza e contraddittorietà della motivazione; erronea valutazione della disdetta inviata dalla Regione Lazio nel 2007; violazione dell’art. 34 della legge n. 392/1978 e conseguente pretesa indennità per perdita dell’avviamento; lesione della buona fede e del legittimo affidamento; irrilevanza delle opere edilizie realizzate dal concessionario; violazione del contraddittorio e della partecipazione procedimentale; disparità di trattamento rispetto ad altri concessionari; sussistenza dell’interesse pubblico alla continuità dell’attività sportiva. La società sportiva era subentrata nell’azienda della cooperativa originaria, posta in liquidazione giudiziale nel 2023; la seconda ricorrente aveva acquistato all’asta il 100% delle quote della società sportiva. Le ricorrenti sostenevano che tali vicende e la persistente gestione giustificassero la prosecuzione del titolo concessorio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso integralmente. Ha accertato, sulla base della documentazione patrimoniale, che l’impianto appartiene al patrimonio indisponibile di Roma Capitale e ha qualificato il rapporto come concessione di bene pubblico, non come locazione. La disdetta regionale del 2007, regolarmente ricevuta, aveva determinato la cessazione della concessione dal 31 ottobre 2008; la successiva detenzione di fatto non poteva rinnovarla, né risultava adottato un nuovo atto concessorio formale. La previsione contrattuale di un’indennità per ritardata riconsegna confermava che la permanenza oltre la scadenza costituiva occupazione senza titolo. È stata quindi esclusa l’applicabilità dell’art. 34 della legge n. 392/1978: non si trattava di locazione commerciale e, comunque, l’indennità presuppone una detenzione legittima alla cessazione del rapporto. Sono state respinte le censure di affidamento e di violazione della partecipazione: la società conosceva da tempo l’assenza di titolo e il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento il 29 agosto 2025, assegnato dieci giorni per le osservazioni, acquisito le deduzioni e svolto un incontro con le interessate il 25 settembre 2025, confutando poi le osservazioni nel provvedimento. L’acquisto all’asta delle quote societarie non poteva ripristinare un titolo concessorio ormai cessato: né la perizia né il provvedimento del giudice concorsuale avevano accertato la legittimità del possesso o la validità del titolo, e nessuno può trasferire più diritti di quanti ne abbia. Le opere edilizie, pur interessate da accertamenti di abusi, non erano il fondamento della ripresa in possesso, basata sull’occupazione senza titolo. L’interesse pubblico a ricondurre a regolarità la gestione del bene e ad assegnarlo secondo le regole pubblicistiche prevale sull’interesse privato a proseguire l’occupazione; la continuità dell’attività sportiva non legittima un uso abusivo, ferma la possibile riassegnazione anche al medesimo operatore nel rispetto delle regole. La disparità di trattamento, anche se sussistente, non rende illegittimo un atto vincolato né giustifica la perpetuazione dell’illegalità. La precedente ordinanza cautelare n. 1616/2026 aveva sospeso l’efficacia dell’atto, ma la decisione di merito ha respinto il ricorso. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 34 l. 392/1978
Non si verte infatti in tema di locazione commerciale e di perdita di avviamento, posto che la gestione di un impianto sportivo comunale non rientra certo nella pertinente disciplina.
L’indennità per perdita dell’avviamento prevista per le locazioni commerciali non si applica alla gestione di un impianto sportivo comunale affidato in concessione di bene pubblico; in ogni caso, presuppone che il conduttore detenga legittimamente l’immobile al momento della cessazione del rapporto.
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
Nel contraddittorio con le parti, il Dipartimento Sport ha adottato con nota prot. QA/88824 del 29 agosto 2025 la comunicazione ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 della 241/1990 di avvio del procedimento di ripresa dell’Impianto Sportivo nella quale è stato preso atto del fatto che “la Vis Aurelia s.s.d. a r.l.”, subentrata alla “Cooperativa VIS Aurelia a.r.l.” in liquidazione, non possiede alcun titolo valido ed efficace relativo alla detenzione dell’impianto sportivo di via Gioacchino Ventura 54, stante la disdetta al contratto di concessione in affitto operata dalla Regione Lazio nel 2007 che ha precluso ogni tacito rinnovo come disposto dall’art. 2 del contratto di affitto in favore della “Cooperativa VIS Aurelia a r.l.”
La partecipazione procedimentale è rispettata quando l’amministrazione comunica l’avvio, assegna un termine per le osservazioni, acquisisce le deduzioni e le prende in considerazione prima di adottare il provvedimento.
Massime di principio
- La detenzione protratta di un bene pubblico dopo la cessazione della concessione non determina il rinnovo del rapporto: per la costituzione di una nuova concessione è necessario un nuovo atto concessorio formale.
- La vendita o il trasferimento delle partecipazioni della società che detiene un bene pubblico senza titolo non può ripristinare un titolo concessorio già cessato; il trasferimento societario non attribuisce diritti maggiori di quelli spettanti alla società partecipata.
- L’indennità per perdita dell’avviamento prevista per le locazioni commerciali non si applica alla gestione in concessione di un impianto sportivo pubblico; in ogni caso, richiede che il conduttore abbia detenuto legittimamente l’immobile al momento della cessazione del rapporto.
- Non sussiste lesione della partecipazione procedimentale se l’amministrazione comunica l’avvio, consente la presentazione di osservazioni, svolge il contraddittorio e dà conto delle deduzioni nel provvedimento finale.
- L’interesse pubblico a ricondurre a regolarità la gestione e l’assegnazione di un bene pubblico prevale sull’interesse privato a proseguire l’occupazione senza titolo; l’eventuale prosecuzione dell’attività può avvenire soltanto mediante una nuova assegnazione conforme alle regole pubblicistiche.
- La disparità di trattamento rispetto ad altri concessionari non rende illegittima la ripresa vincolata di un bene occupato senza titolo e non può fondare la perpetuazione di una situazione illegittima.
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