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Sentenza

Sentenza del 26/11/2021 n. 36770 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia tributaria per avviso di liquidazione di Euro 244,00 relativo a differenze di imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e imposta di bollo sulla nota di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità collegata a una compravendita di immobile ereditario. Il notaio aveva versato solo Euro 50,00 (imposta ipotecaria fissa) ritenendo esenti la tassa ipotecaria e l'imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 3, mentre l'Agenzia sosteneva che la trascrizione dell'accettazione tacita non rientra nel regime esonerativo/assorbente previsto dall'art. 10 e va assoggettata alle imposte ordinarie (imposta ipotecaria nella misura prevista dall'art. 4 della Tariffa, elevata a Euro 200, oltre tassa ipotecaria e bollo). La CTR Lombardia aveva dato ragione al notaio ritenendo la trascrizione conseguenziale all'atto traslativo e quindi soggetta al regime agevolato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Motivazione: il regime previsto dal D.Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 3 (e successive modifiche) si applica soltanto agli "atti assoggettati all'imposta" di cui ai commi 1 e 2 (trasferimenti a titolo oneroso disciplinati dall'art. 1 della Tariffa) e alle formalità "direttamente conseguenti" a questi atti; la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità non rientra necessariamente in tale novero in quanto può costituire fatto autonomo e prodromico (non sempre coincidente o consequenziale all'atto dispositiv o) e, quindi, è esclusa dal regime esonerativo/assorbente. Perciò, la trascrizione dell'accettazione tacita è assoggettata alle imposte e tasse ordinarie (con gli importi previsti dalle norme vigenti). La Corte ha compensato le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3

    Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie

    La norma delimita un regime esonerativo/assorbente applicabile esclusivamente agli atti tassati ai sensi dei commi 1 e 2 (trasferimenti a titolo oneroso disciplinati dall'art. 1 della Tariffa) e alle formalità direttamente conseguenti a tali atti; pertanto non può essere estesa ad altre formalità non direttamente conseguenziali.

  • D.L. n. 104 del 2013, art. 26 (comma 1 e comma 2) - modifiche

    gli atti assoggettati... sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro cinquanta. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di Euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1 gennaio 2014 è elevato ad Euro 200

    La modifica ha trasformato l'esenzione integrale in un regime che prevede imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (originariamente Euro 50) per gli atti ricompresi nel perimetro dell'art. 10; inoltre ha elevato determinate altre misure fisse a Euro 200 dove previsto. Il regime resta tuttavia di applicazione tassativa e limitata ai casi espressamente previsti.

  • art. 476 c.c. (accettazione tacita)

    L'accettazione tacita si verifica con il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non potrebbe compiere se non nella qualità di erede; è un fatto concludente che può non coincidere temporalmente o logicamente con l'atto dispositiv o.

  • art. 2648 c.c. (trascrizione dell'acquisto mortis causa)

    Disciplina i casi in cui l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato devono essere trascritti; distingue l'accettazione espressa (comma 2) dalla possibilità di trascrizione dell'accettazione tacita sulla base di atti pubblici o scritture autenticate (comma 3), evidenziando che la trascrizione può basarsi su documenti idonei ma non che l'accettazione tacita costituisca automaticamente titolo traslativo ai fini del regime fiscale agevolato.

  • art. 2657 c.c. (titolo idoneo alla trascrizione)

    Stabilisce i requisiti del titolo idoneo alla trascrizione; la Corte sottolinea che l'esistenza di un 'titolo' idoneo per la pubblicità non modifica il perimetro di applicazione del regime fiscale agevolativo, il quale dipende dalla natura tributaria dell'atto e non dalla funzione pubblicitaria o dall'obbligo notarile.

Massime di principio

  • Per beneficiare del regime di 'assorbimento' o dell'imposta fissa (es. imposte ipotecarie/catastali in misura fissa) previsto dall'art. 10 D.Lgs. n. 23/2011 (e successive modifiche), è necessario che l'atto sia esplicitamente tra quelli elencati nei commi 1 e 2 (trasferimenti a titolo oneroso disciplinati dall'art. 1 della Tariffa) e che la formalità sia "direttamente conseguente" a tale atto; non sono ammesse interpretazioni estensive.
  • La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità va valutata secondo la sua natura sostanziale: se l'accettazione è un fatto o atto autonomo e non un mero corollario dell'atto traslativo, la formalità resta esclusa dal regime agevolativo e va assoggettata all'imposizione ordinaria.
  • Nella qualificazione fiscale prevale l'analisi degli effetti giuridici dell'atto (la sostanza economica/giuridica) rispetto alla mera connessione formale con un atto notarile: ciò che conta è se l'atto rientra nella nozione tributaria di trasferimento a titolo oneroso di cui all'art. 1 della Tariffa.
  • Per i notai e gli operatori: in presenza di una trascrizione collegata ad accettazione tacita dell'eredità, è prudente verificare la riconducibilità al regime speciale prima di applicare esenzioni; in caso di dubbio, considerare la relativa applicazione delle imposte ordinarie o acquisire un titolo probatorio (es. sentenza) che renda pacifica la consequenzialità ai fini fiscali.
  • Le norme agevolative o esonerative in materia tributaria sono interpretate restrittivamente: non si può estendere per analogia il beneficio a fattispecie non previste espressamente dal legislatore.

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