Sentenza del 26/11/2021 n. 36770 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia tributaria per avviso di liquidazione di Euro 244,00 relativo a differenze di imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e imposta di bollo sulla nota di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità collegata a una compravendita di immobile ereditario. Il notaio aveva versato solo Euro 50,00 (imposta ipotecaria fissa) ritenendo esenti la tassa ipotecaria e l'imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 3, mentre l'Agenzia sosteneva che la trascrizione dell'accettazione tacita non rientra nel regime esonerativo/assorbente previsto dall'art. 10 e va assoggettata alle imposte ordinarie (imposta ipotecaria nella misura prevista dall'art. 4 della Tariffa, elevata a Euro 200, oltre tassa ipotecaria e bollo). La CTR Lombardia aveva dato ragione al notaio ritenendo la trascrizione conseguenziale all'atto traslativo e quindi soggetta al regime agevolato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Motivazione: il regime previsto dal D.Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 3 (e successive modifiche) si applica soltanto agli "atti assoggettati all'imposta" di cui ai commi 1 e 2 (trasferimenti a titolo oneroso disciplinati dall'art. 1 della Tariffa) e alle formalità "direttamente conseguenti" a questi atti; la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità non rientra necessariamente in tale novero in quanto può costituire fatto autonomo e prodromico (non sempre coincidente o consequenziale all'atto dispositiv o) e, quindi, è esclusa dal regime esonerativo/assorbente. Perciò, la trascrizione dell'accettazione tacita è assoggettata alle imposte e tasse ordinarie (con gli importi previsti dalle norme vigenti). La Corte ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3
Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie
La norma delimita un regime esonerativo/assorbente applicabile esclusivamente agli atti tassati ai sensi dei commi 1 e 2 (trasferimenti a titolo oneroso disciplinati dall'art. 1 della Tariffa) e alle formalità direttamente conseguenti a tali atti; pertanto non può essere estesa ad altre formalità non direttamente conseguenziali.
D.L. n. 104 del 2013, art. 26 (comma 1 e comma 2) - modifiche
gli atti assoggettati... sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro cinquanta. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di Euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1 gennaio 2014 è elevato ad Euro 200
La modifica ha trasformato l'esenzione integrale in un regime che prevede imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (originariamente Euro 50) per gli atti ricompresi nel perimetro dell'art. 10; inoltre ha elevato determinate altre misure fisse a Euro 200 dove previsto. Il regime resta tuttavia di applicazione tassativa e limitata ai casi espressamente previsti.
art. 476 c.c. (accettazione tacita)
L'accettazione tacita si verifica con il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non potrebbe compiere se non nella qualità di erede; è un fatto concludente che può non coincidere temporalmente o logicamente con l'atto dispositiv o.
art. 2648 c.c. (trascrizione dell'acquisto mortis causa)
Disciplina i casi in cui l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato devono essere trascritti; distingue l'accettazione espressa (comma 2) dalla possibilità di trascrizione dell'accettazione tacita sulla base di atti pubblici o scritture autenticate (comma 3), evidenziando che la trascrizione può basarsi su documenti idonei ma non che l'accettazione tacita costituisca automaticamente titolo traslativo ai fini del regime fiscale agevolato.
art. 2657 c.c. (titolo idoneo alla trascrizione)
Stabilisce i requisiti del titolo idoneo alla trascrizione; la Corte sottolinea che l'esistenza di un 'titolo' idoneo per la pubblicità non modifica il perimetro di applicazione del regime fiscale agevolativo, il quale dipende dalla natura tributaria dell'atto e non dalla funzione pubblicitaria o dall'obbligo notarile.
Massime di principio
- Per beneficiare del regime di 'assorbimento' o dell'imposta fissa (es. imposte ipotecarie/catastali in misura fissa) previsto dall'art. 10 D.Lgs. n. 23/2011 (e successive modifiche), è necessario che l'atto sia esplicitamente tra quelli elencati nei commi 1 e 2 (trasferimenti a titolo oneroso disciplinati dall'art. 1 della Tariffa) e che la formalità sia "direttamente conseguente" a tale atto; non sono ammesse interpretazioni estensive.
- La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità va valutata secondo la sua natura sostanziale: se l'accettazione è un fatto o atto autonomo e non un mero corollario dell'atto traslativo, la formalità resta esclusa dal regime agevolativo e va assoggettata all'imposizione ordinaria.
- Nella qualificazione fiscale prevale l'analisi degli effetti giuridici dell'atto (la sostanza economica/giuridica) rispetto alla mera connessione formale con un atto notarile: ciò che conta è se l'atto rientra nella nozione tributaria di trasferimento a titolo oneroso di cui all'art. 1 della Tariffa.
- Per i notai e gli operatori: in presenza di una trascrizione collegata ad accettazione tacita dell'eredità, è prudente verificare la riconducibilità al regime speciale prima di applicare esenzioni; in caso di dubbio, considerare la relativa applicazione delle imposte ordinarie o acquisire un titolo probatorio (es. sentenza) che renda pacifica la consequenzialità ai fini fiscali.
- Le norme agevolative o esonerative in materia tributaria sono interpretate restrittivamente: non si può estendere per analogia il beneficio a fattispecie non previste espressamente dal legislatore.
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