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Ordinanza

Ordinanza n. 1407/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dei decreti di rigetto emessi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle istanze dei ricorrenti dirette al riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione per le attività di sostegno (ADSS), ovvero per le attività di sostegno riferita al grado di istruzione secondaria di secondo grado, il cui titolo di accesso è il diploma ITP, conseguiti presso il Kolegji Universitar WISDOM (Tirana, Albania) – “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar” (trad. “Master di Educazione Speciale per l’Istruzione Preuniversitaria”) – comunicati in data come da Allegato 1; b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi preavvisi ex art. 10- bis l. 241/1990 e richieste/pareri endoprocedimentali; per l’ordine all’Amministrazione di c) procedere al riesame comparativo nel merito dei percorsi formativi dei ricorrenti ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007, con puntuale comparazione (ECTS, contenuti, tirocinio, esame) rispetto ai parametri del D.M. 249/2010; d) applicare, ove ritenute necessarie, misure compensative ex art. 22 d.lgs. 206/2007 (prova attitudinale e/o tirocinio di adattamento) in luogo del diniego; e) in ulteriore subordine, ammettere i ricorrenti al TFA Sostegno con riconoscimento/abbreviazione dei crediti/tirocinio già maturati;

Giustizia amministrativa202600740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti di rigetto delle istanze di riconoscimento di titoli esteri di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i decreti con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha respinto le loro istanze di riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione per il sostegno, conseguiti presso il Kolegji Universitar WISDOM di Tirana, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Hanno contestato il mancato riesame comparativo dei percorsi formativi alla luce della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007, in rapporto ai parametri del D.M. 249/2010, nonché la mancata applicazione di eventuali misure compensative ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 206/2007. In via subordinata, hanno chiesto l’ammissione al TFA sostegno con riconoscimento o abbreviazione dei crediti e del tirocinio già maturati. Il ricorso comprendeva inoltre censure avverso i preavvisi ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti endoprocedimentali connessi.

La decisione

Nella fase cautelare, il TAR ha ritenuto, con valutazione sommaria, che la motivazione dei decreti di rigetto apparisse sufficientemente argomentata e fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Ha quindi escluso profili di fondatezza tali da giustificare la sospensione degli atti impugnati e ha respinto la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR l'ha respinta dopo una valutazione sommaria dell'assenza di fumus boni iuris.

  • direttiva 2005/36/CE

    Invocata dai ricorrenti quale parametro per il riesame comparativo dei titoli esteri e dei percorsi formativi.

  • d.lgs. 206/2007

    Invocato dai ricorrenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali estere e per l'eventuale applicazione di misure compensative.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    Invocato dai ricorrenti quale base per la richiesta di prova attitudinale e/o tirocinio di adattamento in luogo del diniego.

  • D.M. 249/2010

    Indicato dai ricorrenti quale parametro di comparazione dei contenuti formativi, dei crediti, del tirocinio e dell'esame.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione ai preavvisi di rigetto impugnati insieme agli atti conclusivi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata e non emergano profili di fondatezza del ricorso.
  • Il diniego di riconoscimento di un titolo estero può risultare cautelarmente sostenibile quando l'amministrazione lo fondi sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento, purché tale valutazione sia adeguatamente motivata.
  • La presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti sulla materia può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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