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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37929/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di indennizzo per ingiusta detenzione in relazione a procedimento penale per presunto concorso in associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.): il ricorrente era stato arrestato e poi assolto dalla Corte d'assise di Milano per non aver commesso il fatto. La Corte d'appello, nell'istruttoria sulla riparazione ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p.p., ha ritenuto sussistente una condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo in quanto il comportamento dell'istante (frequentazioni ambigue con soggetti ritenuti appartenenti all'associazione, ospitare uno di loro, possesso in casa di lettere di detenuti e materiale propagandistico, e dialogo intercettato contenente una parola equivoca poi chiarita in dibattimento) era etiologicamente collegato all'iniziativa dell'autorità giudiziaria e costituisce, secondo il giudice della riparazione, dimostrazione di grave negligenza/imprudenza e contiguità che ha creato la falsa apparenza di colpevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del giudice della riparazione secondo cui l'insieme degli elementi (frequentazioni con soggetti intranei all'associazione, ammonimenti ricevuti, ospitalità, rinvenimento di missive e materiale propagandistico, e dialoghi intercettati anche se in parte chiariti successivamente) giustificava la conclusione di una condotta idonea a far sorgere l'apparenza di partecipazione all'associazione e, dunque, la sussistenza della causa ostativa prevista dall'art. 314, comma 1, c.p.p. Il ricorso è stato quindi rigettato e il resistente ha vinto; è seguita la condanna alle spese del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    Norma sostanziale del reato contestato (associazione con finalità di terrorismo); nel giudizio di riparazione è contestuale il riferimento al fatto che l'arresto era fondato su indizi riferiti a tale fattispecie, poi non convalidati in sede di merito

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione esclude l'indennizzo quando il privato abbia dato o contribuito a dare causa alla privazione della libertà mediante condotta dolosa o gravemente colposa; la Corte ribadisce che il giudizio è autonomo rispetto al merito penale e valuta ex ante la rilevanza eziologica della condotta del ricorrente

  • art. 6 CEDU

    Rammentata per il percorso processuale precedente (giurisprudenza europea sul diritto a pubblicità dell'udienza nelle procedure di riparazione); la sentenza europea aveva rilevato violazione in un precedente profilo procedurale e aveva inciso sulla vicenda processuale ma non sul merito della valutazione della condotta ostativa

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Sez. U., n. 51779/2013 - Nicosia e altre pronunce richiamate)

    Principi consolidati: l'indennizzo perde la sua funzione se l'indagato ha dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione valuta tutti gli elementi disponibili in autonomia rispetto al giudizio di responsabilità penale, ma non può ritenere provati fatti che il giudice di merito ha escluso o non ha ritenuto provati

Massime di principio

  • La richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione può essere respinta se emerge che il detenuto ha, con comportamento doloso o gravemente colposo, contribuito a creare l'apparenza della sua partecipazione al reato; non è necessario che quel comportamento integri il reato.
  • Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito: valuta ex ante la rilevanza eziologica della condotta del ricorrente sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili, ma non può dar valore probatorio a fatti che il giudice di merito ha ritenuto non provati.
  • Frequentazioni ambigue o la contiguità con soggetti appartenenti a gruppi illeciti possono costituire condotta ostativa anche se da sole non bastano per una condanna penale; la contiguità è valutata nel suo contesto (es. dimensione locale, ammonimenti, ospitalità).
  • Intercettazioni o dialoghi ambigui, pur chiariti successivamente in dibattimento, possono essere utilizzati dal giudice della riparazione per attestare un comportamento imprudente o ambiguo, se inseriti in un quadro di altri elementi inductivi.
  • Per aumentare le chance di successo in una domanda di indennizzo, il ricorrente deve affrontare nel dettaglio e confutare gli elementi fattuali che il giudice della riparazione ha ritenuto determinanti (spiegazioni, prove di distanza dai soggetti sospetti, contestazione della pertinenza/attribuzione del materiale sequestrato).

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